Art. 20
Esenzioni a favore dei veicoli per il trasporto di merci
temporaneamente importate dall'Albania in esecuzione dell'accordo
di stabilizzazione e di associazione con l'Unione europea
1. Alla legge 7 gennaio 2008, n. 10, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo l' articolo 2 e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Adattamento dell'ordinamento interno). - 1. In
esecuzione dell'articolo 59 dell'Accordo di cui all'articolo 1 e
dell'articolo 13 del protocollo n. 5 all'Accordo, con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi
dell'articolo 2 della legge 12 dicembre 1973, n. 820, e dell'articolo
2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, sono concesse le esenzioni,
rispettivamente, dalle tasse automobilistiche e dal diritto fisso
istituito dalla legge 28 dicembre 1959, n. 1146, a trattori stradali,
autocarri e relativi rimorchi adibiti a trasporti internazionali di
cose, importati temporaneamente dalla Repubblica di Albania e
appartenenti a persone ivi stabilmente residenti»;
b) all'articolo 3, dopo il somma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Agli oneri recati dall'articolo 2-bis, valutati in euro
3.398.072,52 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
2. I decreti previsti dall'articolo 2-bis della legge n. 10 del
2008, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono adottati
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Note all'art. 20:
- Il testo dell'art. 3 della legge legge 7 gennaio
2008, n. 10 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di
stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee
ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di
Albania, dall'altra, con allegati, protocolli,
dichiarazioni e atto finale, fatto a Lussemburgo il 12
giugno 2006), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2
febbraio 2008, n. 28, modificato dalla presente legge,
cosi' recita:
«Art. 3 (Copertura finanziaria). - 1. Per l'attuazione
della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 6.970
annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
1-bis. Agli oneri recati dall'art. 2-bis, valutati in
euro 3.398.072,52 annui a decorrere dall'anno 2016, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui
all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».