Art. 20 
 
 
     Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche 
 
  1.  Fermo  quanto  previsto   dall'articolo   24,   comma   1,   le
amministrazioni  pubbliche  effettuano   annualmente,   con   proprio
provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle societa'  in
cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove
ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto  per
la loro razionalizzazione, fusione  o  soppressione,  anche  mediante
messa  in  liquidazione  o  cessione.  Fatto  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le
amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano
alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi  dell'articolo
5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15. 
  2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione
tecnica,  con  specifica  indicazione  di  modalita'   e   tempi   di
attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma  1,
le amministrazioni pubbliche rilevino: 
  a) partecipazioni societarie che  non  rientrino  in  alcuna  delle
categorie di cui all'articolo 4; 
  b) societa' che risultino prive di dipendenti o abbiano  un  numero
di amministratori superiore a quello dei dipendenti; 
  c) partecipazioni in societa' che  svolgono  attivita'  analoghe  o
similari a quelle svolte da altre  societa'  partecipate  o  da  enti
pubblici strumentali; 
  d) partecipazioni in societa' che, nel triennio precedente, abbiano
conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; 
  e) partecipazioni in societa' diverse da quelle costituite  per  la
gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto  un
risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; 
  f) necessita' di contenimento dei costi di funzionamento; 
  g) necessita' di aggregazione di  societa'  aventi  ad  oggetto  le
attivita' consentite all'articolo 4. 
  3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il  31
dicembre di ogni anno e  sono  trasmessi  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 17 del decreto-legge n. 90  del  2014,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014,  n.  114  e
rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione
di controllo della Corte dei conti competente ai sensi  dell'articolo
5, comma 4. 
  4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il  31
dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni  approvano
una relazione sull'attuazione del  piano,  evidenziando  i  risultati
conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15  e
alla sezione di controllo della Corte dei conti competente  ai  sensi
dell'articolo 5, comma 4. 
  5. I piani di riassetto possono prevedere anche  la  dismissione  o
l'assegnazione  in   virtu'   di   operazioni   straordinarie   delle
partecipazioni societarie acquistate anche  per  espressa  previsione
normativa. I relativi  atti  di  scioglimento  delle  societa'  o  di
alienazione delle partecipazioni  sociali  sono  disciplinati,  salvo
quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni
del codice civile e sono compiuti anche  in  deroga  alla  previsione
normativa originaria riguardante la  costituzione  della  societa'  o
l'acquisto della partecipazione. 
  6. Resta ferma la  disposizione  dell'articolo  1,  comma  568-bis,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
  7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 comporta
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di
euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente
rilevato in sede  di  giudizio  amministrativo  contabile,  comminata
dalla competente sezione giurisdizionale regionale  della  Corte  dei
conti" . Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9. 
  8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma  1-ter,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a
616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  9. Entro un anno dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  il  conservatore  del  registro  delle   imprese   cancella
d'ufficio dal  registro  delle  imprese,  con  gli  effetti  previsti
dall'articolo  2495  del  codice  civile,  le  societa'  a  controllo
pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano  depositato
il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione.
Prima di  procedere  alla  cancellazione,  il  conservatore  comunica
l'avvio del procedimento agli amministratori o  ai  liquidatori,  che
possono, entro 60 giorni, presentare formale e  motivata  domanda  di
prosecuzione dell'attivita', corredata dell'atto  deliberativo  delle
amministrazioni  pubbliche  socie,  adottata  nelle  forme  e  con  i
contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione
della domanda, non si da' seguito al procedimento  di  cancellazione.
Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto, alla struttura  di  cui  all'articolo  15,  una
dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma. 
 
          Note all'art. 20: 
              - Per il testo dell'art. 17 del citato decreto-legge 24
          giugno 2014, n. 90, si vedano le note all'art. 15. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 568-bis, della
          citata legge 27 dicembre 2013, n. 147: 
              «568-bis Le pubbliche amministrazioni  locali  indicate
          nell'elenco di cui all'art. 1,  comma  3,  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, e  successive  modificazioni,  e  le
          societa' da esse controllate direttamente o  indirettamente
          possono procedere: 
              a)  allo  scioglimento  della  societa',  consorzio   o
          azienda speciale controllata direttamente o indirettamente.
          Se lo scioglimento e' in corso  ovvero  e'  deliberato  non
          oltre ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti
          in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito
          allo  scioglimento  della  societa',  consorzio  o  azienda
          speciale sono esenti da  imposizione  fiscale,  incluse  le
          imposte sui redditi e l'imposta regionale  sulle  attivita'
          produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore  aggiunto.
          Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano
          in misura fissa. In tal caso i  dipendenti  in  forza  alla
          data di entrata in vigore della presente disposizione  sono
          ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563  a
          568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una
          societa'   controllata   indirettamente,   le   plusvalenze
          realizzate  in  capo   alla   societa'   controllante   non
          concorrono alla formazione del reddito e del  valore  della
          produzione  netta  e  le   minusvalenze   sono   deducibili
          nell'esercizio  in  cui  sono  realizzate  e  nei   quattro
          successivi; 
              b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con
          procedura a evidenza pubblica deliberata non  oltre  dodici
          mesi ovvero sia in corso alla data  di  entrata  in  vigore
          della presente disposizione, delle partecipazioni  detenute
          alla data di entrata in vigore della presente  disposizione
          e alla contestuale assegnazione  del  servizio  per  cinque
          anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. In caso  di  societa'
          mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il
          30 per cento alla data di entrata in vigore della  presente
          disposizione  deve  essere  riconosciuto  il   diritto   di
          prelazione.  Ai  fini   delle   imposte   sui   redditi   e
          dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,   le
          plusvalenze non concorrono alla formazione  del  reddito  e
          del valore della produzione netta e  le  minusvalenze  sono
          deducibili nell'esercizio in  cui  sono  realizzate  e  nei
          quattro successivi.» 
              - Si riporta il testo dell'art. 29,  comma  1-ter,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  recante
          «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»: 
              «1-ter.  Entro  il  31  dicembre   2013   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, previo parere  del  Comitato
          di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni,
          approva,  su  conforme  deliberazione  del  Consiglio   dei
          Ministri, uno  o  piu'  programmi  per  la  dismissione  di
          partecipazioni azionarie dello Stato e di enti pubblici non
          territoriali;   i   programmi    di    dismissione,    dopo
          l'approvazione,   sono    immediatamente    trasmessi    al
          Parlamento. Le modalita' di alienazione sono stabilite, con
          uno o piu'  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, nel rispetto del principio di trasparenza e di non
          discriminazione. Il Ministro riferisce al Parlamento  entro
          il 30 giugno di ogni anno sullo  stato  di  attuazione  del
          piano.» 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, commi da 611 a  616,
          della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge di stabilita' 2015)»: 
              «611. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, commi
          da 27 a 29,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  e
          successive modificazioni, e dall'art. 1, comma  569,  della
          legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni,
          al  fine  di  assicurare  il  coordinamento  della  finanza
          pubblica, il contenimento della spesa,  il  buon  andamento
          dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza  e
          del mercato, le regioni, le province autonome di  Trento  e
          di Bolzano,  gli  enti  locali,  le  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura, le universita' e  gli
          istituti  di  istruzione  universitaria   pubblici   e   le
          autorita'  portuali,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2015,
          avviano un processo di razionalizzazione delle  societa'  e
          delle    partecipazioni    societarie    direttamente     o
          indirettamente  possedute,  in  modo   da   conseguire   la
          riduzione delle stesse entro il  31  dicembre  2015,  anche
          tenendo conto dei seguenti criteri: 
              a) eliminazione delle societa' e  delle  partecipazioni
          societarie  non  indispensabili  al   perseguimento   delle
          proprie finalita' istituzionali, anche  mediante  messa  in
          liquidazione o cessione; 
              b) soppressione delle societa' che  risultino  composte
          da soli amministratori o da  un  numero  di  amministratori
          superiore a quello dei dipendenti; 
              c)  eliminazione  delle  partecipazioni   detenute   in
          societa' che  svolgono  attivita'  analoghe  o  similari  a
          quelle svolte da  altre  societa'  partecipate  o  da  enti
          pubblici strumentali, anche mediante operazioni di  fusione
          o di internalizzazione delle funzioni; 
              d) aggregazione di societa' di servizi pubblici  locali
          di rilevanza economica; 
              e)  contenimento  dei  costi  di  funzionamento,  anche
          mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e  di
          controllo e delle strutture aziendali,  nonche'  attraverso
          la riduzione delle relative remunerazioni. 
              612.  I  presidenti  delle  regioni  e  delle  province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  i  presidenti  delle
          province, i sindaci e gli altri  organi  di  vertice  delle
          amministrazioni di  cui  al  comma  611,  in  relazione  ai
          rispettivi ambiti di competenza, definiscono  e  approvano,
          entro  il  31   marzo   2015,   un   piano   operativo   di
          razionalizzazione delle  societa'  e  delle  partecipazioni
          societarie  direttamente  o  indirettamente  possedute,  le
          modalita' e i tempi di attuazione, nonche' l'esposizione in
          dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato
          di  un'apposita  relazione  tecnica,  e'   trasmesso   alla
          competente sezione regionale di controllo della  Corte  dei
          conti  e  pubblicato  nel   sito   internet   istituzionale
          dell'amministrazione interessata. Entro il 31  marzo  2016,
          gli organi  di  cui  al  primo  periodo  predispongono  una
          relazione sui risultati conseguiti, che e'  trasmessa  alla
          competente sezione regionale di controllo della  Corte  dei
          conti e pubblicata nel sito  internet  istituzionale  dell'
          amministrazione interessata. La pubblicazione del  piano  e
          della relazione costituisce obbligo di pubblicita' ai sensi
          del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
              613. Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione
          e gli atti di  dismissione  di  societa'  costituite  o  di
          partecipazioni   societarie   acquistate    per    espressa
          previsione normativa  sono  disciplinati  unicamente  dalle
          disposizioni del codice civile e, in quanto  incidenti  sul
          rapporto societario, non richiedono ne'  l'abrogazione  ne'
          la modifica della previsione normativa originaria. 
              614. Nell'attuazione dei  piani  operativi  di  cui  al
          comma 612 si applicano le previsioni  di  cui  all'art.  1,
          commi da 563 a 568-ter, della legge 27  dicembre  2013,  n.
          147, e successive modificazioni, in materia di personale in
          servizio  e  di  regime   fiscale   delle   operazioni   di
          scioglimento  e  alienazione.  Le  disposizioni  del  comma
          568-bis  dell'art.  1  della  legge  n.  147  del  2013  si
          applicano anche agli atti  finalizzati  all'attuazione  dei
          predetti piani operativi deliberati entro  il  31  dicembre
          2015. 
              615. Il secondo periodo del comma 1  dell'art.  149-bis
          del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.   152,   e'
          sostituito  dal  seguente:  «L'affidamento   diretto   puo'
          avvenire a favore di  societa'  interamente  pubbliche,  in
          possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento  europeo
          per la gestione in house, comunque partecipate  dagli  enti
          locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale». 
              616. All'art. 1, comma 568-bis, lettera a), della legge
          27 dicembre  2013,  n.  147,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
              a) al primo e al secondo periodo, dopo le parole: «allo
          scioglimento della societa'» sono inserite le seguenti:  «o
          azienda speciale»; 
              b) al secondo periodo, le parole:  «dodici  mesi»  sono
          sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2495 del  citato  Regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 262,  recante  «Approvazione  del
          testo del Codice civile»: 
              «2495. Cancellazione della societa' 
              Approvato  il  bilancio  finale  di   liquidazione,   i
          liquidatori devono chiedere la cancellazione della societa'
          dal registro delle imprese. 
              Ferma restando l'estinzione  della  societa',  dopo  la
          cancellazione i creditori sociali non  soddisfatti  possono
          far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla
          concorrenza delle somme  da  questi  riscosse  in  base  al
          bilancio  finale  di  liquidazione,  e  nei  confronti  dei
          liquidatori, se il mancato pagamento e' dipeso da colpa  di
          questi [c.c. 31, 2312, 2324]. La domanda, se proposta entro
          un anno dalla cancellazione, puo' essere notificata  presso
          l'ultima sede della societa'.»