Art. 20 
 
                      Modifiche all'articolo 23 
               del decreto legislativo n. 82 del 2005 
 
  1. All'articolo 23 del decreto legislativo n. 82 del 2005, dopo  il
comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Sulle copie analogiche di documenti informatici puo' essere
apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con
le regole tecniche di  cui  all'articolo  71,  tramite  il  quale  e'
possibile accedere al documento  informatico,  ovvero  verificare  la
corrispondenza allo stesso della  copia  analogica.  Il  contrassegno
apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di
legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e  non  puo'
essere  richiesta  la  produzione  di  altra  copia   analogica   con
sottoscrizione  autografa  del  medesimo  documento  informatico.   I
programmi software eventualmente  necessari  alla  verifica  sono  di
libera e gratuita disponibilita'.». 
 
          Note all'art. 20: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  23  del  citato
          decreto legislativo n. 82 del  2005,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              « Art. 23. Copie analogiche di documenti informatici 
              1.  Le  copie  su  supporto  analogico   di   documento
          informatico,  anche  sottoscritto  con  firma   elettronica
          avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia
          probatoria dell'originale da cui sono  tratte  se  la  loro
          conformita' all'originale in tutte  le  sue  componenti  e'
          attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato. 
              2. Le copie e gli estratti su  supporto  analogico  del
          documento  informatico,  conformi   alle   vigenti   regole
          tecniche,   hanno   la    stessa    efficacia    probatoria
          dell'originale se la loro conformita' non e'  espressamente
          disconosciuta.  Resta  fermo,  ove  previsto  l'obbligo  di
          conservazione dell'originale informatico. 
              2-bis. Sulle copie analogiche di documenti  informatici
          puo' essere apposto a stampa un  contrassegno,  sulla  base
          dei  criteri  definiti  con  le  regole  tecniche  di   cui
          all'articolo 71, tramite il quale e' possibile accedere  al
          documento informatico, ovvero verificare la  corrispondenza
          allo stesso della copia analogica. Il contrassegno  apposto
          ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli  effetti
          di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale
          e non puo' essere richiesta la produzione  di  altra  copia
          analogica  con  sottoscrizione   autografa   del   medesimo
          documento informatico. I programmi  software  eventualmente
          necessari  alla  verifica  sono  di   libera   e   gratuita
          disponibilita'.»