Art. 20 Sostegno alle imprese danneggiate dal sisma del 24 agosto 2016 1. Una quota pari a complessivi 35 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, e' trasferita sulle contabilita' speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4 ed e' riservata alla concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese, con sede o unita' locali ubicate nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici verificatisi il 24 agosto 2016. Sono comprese tra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non e' ubicata nei territori di cui all'allegato 1, ma i cui fondi siano situati in tali territori. I criteri, anche per la ripartizione, e le modalita' per la concessione dei contributi in conto interessi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle Regioni interessate. 2. Al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell'area colpita dal sisma del 24 agosto 2016, le risorse di cui al comma 1, possono essere utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1. L'ammontare delle disponibilita', i criteri, le condizioni e le modalita' di concessione delle agevolazioni di cui al presente comma sono disciplinati con il provvedimento di cui al comma 1, tenuto conto delle effettive disponibilita' in relazione all'onere per i contributi in conto interesse. Alla concessione delle agevolazioni di cui al presente comma provvedono i vice commissari, ai sensi dell'articolo 1, comma 5. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.