Art. 20 
 
                    Effetti della sottoscrizione 
 
  1. All'assunzione di partecipazioni  nell'Emittente  da  parte  del
Ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto  di  azioni
disposta ai sensi del presente Capo, non si applicano: 
    a) gli articoli 2527 e 2528 del codice civile; 
    b) gli articoli 106,  comma  1,  e  109,  comma  1,  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
    c)  eventuali  limiti   di   possesso   azionario   previsti   da
disposizioni legislative o statutarie, ivi compresi i limiti previsti
dall'articolo 30 del Testo unico bancario.