Art. 20 
 
              Disposizioni urgenti per la funzionalita' 
              del Dipartimento della protezione civile 
 
  1. Le  somme  depositate  mediante  versamenti  su  conti  correnti
bancari attivati  dal  Dipartimento  della  protezione  civile  della
Presidenza del Consiglio dei ministri con ordinanze adottate a  norma
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio  1992,  n.  225  e  destinate
esclusivamente al  perseguimento  delle  finalita'  connesse  con  la
gestione  e  il  superamento  delle  situazioni   di   emergenza   in
conseguenza di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato  lo
stato di emergenza, ai sensi dei commi 1  e  1-bis,  dell'articolo  5
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ivi comprese  le  attivita'  di
ricostruzione, anche afferenti al Fondo per le  emergenze  nazionali,
non sono soggette  a  sequestro  o  a  pignoramento  e  gli  atti  di
sequestro o di pignoramento proposti alla data di entrata  in  vigore
del  presente   decreto   sono   inefficaci.   L'impignorabilita'   e
l'inefficacia di cui al primo periodo sono rilevabili  d'ufficio  dal
giudice.  Il  pignoramento  non  determina  a   carico   dell'impresa
depositaria l'obbligo di accantonamento delle somme di cui  al  primo
periodo, e il Dipartimento della protezione civile mantiene la  piena
disponibilita' delle stesse. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il testo dell'articolo 5 della citata legge n. 225  del
          1992 e' riportato nelle Note all'art. 14.