(( Art. 20-bis 
 
Interventi urgenti per le verifiche di vulnerabilita'  sismica  degli
                         edifici scolastici 
 
  1. Per  le  verifiche  di  vulnerabilita'  sismica  degli  immobili
pubblici adibiti ad uso  scolastico  nelle  zone  a  rischio  sismico
classificate 1 e 2  nonche'  per  la  progettazione  degli  eventuali
interventi di  adeguamento  antisismico  che  risultino  necessari  a
seguito delle verifiche, sono destinate agli enti locali  le  risorse
di cui all'articolo 1, commi 161 e 165, della legge 13  luglio  2015,
n. 107, come accertate  con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca,  assicurando  la  destinazione  di
almeno il 20 per cento delle risorse agli enti locali che si  trovano
nelle quattro regioni interessate dagli  eventi  sismici  degli  anni
2016 e  2017.  Le  risorse  accertate  sono  rese  disponibili  dalla
societa' Cassa depositi e prestiti Spa previa  stipulazione,  sentito
il Dipartimento della protezione civile, di apposita convenzione  con
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  che
disciplina le modalita' di attuazione e le procedure  di  accesso  ai
finanziamenti,  anche  tenendo  conto  dell'urgenza,   di   eventuali
provvedimenti di accertata  inagibilita'  degli  edifici  scolastici,
della collocazione degli edifici nelle zone di maggiore pericolosita'
sismica  nonche'  dei  dati  contenuti  nell'Anagrafe   dell'edilizia
scolastica. I documenti attestanti  le  verifiche  di  vulnerabilita'
sismica eseguite  ai  sensi  della  normativa  tecnica  vigente  sono
pubblicati  nella  home  page  del  sito  internet   dell'istituzione
scolastica che utilizza l'immobile. 
  2. A decorrere dall'anno 2018, gli interventi di ristrutturazione e
messa  in  sicurezza  previsti   nell'ambito   della   programmazione
nazionale   predisposta   in   attuazione   dell'articolo   10    del
decreto-legge  12   settembre   2013,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.  128,  eseguiti  nelle
zone sismiche classificate 1 e 2, sono corredati della valutazione di
vulnerabilita'  sismica  degli  edifici  e,  ove  necessario,   della
progettazione  per  il  miglioramento  e  l'adeguamento   antisismico
dell'edificio anche a valere sulle risorse di cui al comma 1. 
  3. Gli interventi di  miglioramento  e  adeguamento  sismico  degli
edifici scolastici che risultano necessari all'esito delle  verifiche
di vulnerabilita' sismica di cui al comma 1  o  gia'  certificati  da
precedenti verifiche di vulnerabilita' sismica  sono  inseriti  nella
programmazione  triennale  nazionale  di  cui  all'articolo  10   del
decreto-legge  12   settembre   2013,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2013,  n.  128,  per  essere
finanziati   con   le   risorse   annualmente    disponibili    della
programmazione triennale ovvero con  altre  risorse  che  si  rendano
disponibili. 
  4. Entro il 31 agosto 2018 ogni immobile adibito ad uso  scolastico
situato nelle  zone  a  rischio  sismico  classificate  1  e  2,  con
priorita' per quelli situati nei comuni compresi negli allegati 1 e 2
al decreto-legge n. 189 del 2016, deve essere sottoposto  a  verifica
di vulnerabilita' sismica. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta  il  testo  vigente  dei  commi  161  e  165
          dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma
          del sistema nazionale di istruzione e formazione  e  delega
          per il riordino delle disposizioni legislative vigenti): 
              "161. Le risorse non utilizzate alla data di entrata in
          vigore della presente legge  e  relative  ai  finanziamenti
          attivati ai sensi dell'articolo  11  del  decreto-legge  1º
          luglio 1986, n. 318, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 1986, n. 488, dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre 1991, n. 430, e dell'articolo 2,  comma  4,  della
          legge 8 agosto  1996,  n.  431,  nonche'  ai  finanziamenti
          erogati ai sensi dell'articolo 4  della  legge  11  gennaio
          1996, n. 23, fatte salve quelle relative  a  interventi  in
          corso di realizzazione o le cui procedure di  appalto  sono
          aperte, come previsto dal regolamento di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.  207,  sono
          destinate all'attuazione di  ulteriori  interventi  urgenti
          per la sicurezza degli edifici scolastici.  Entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge,   gli   enti   locali   beneficiari   dei   predetti
          finanziamenti  trasmettono  al  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e della  ricerca  e  alla  societa'  Cassa
          depositi e prestiti Spa il  monitoraggio  degli  interventi
          realizzati, pena la revoca delle citate risorse  ancora  da
          erogare. Le conseguenti economie accertate, a  seguito  del
          completamento dell'intervento finanziato ovvero  della  sua
          mancata realizzazione, sono destinate,  secondo  criteri  e
          modalita'    definiti    con    decreto    del     Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  a
          ulteriori  interventi  urgenti   di   edilizia   scolastica
          individuati nell'ambito della programmazione  nazionale  di
          cui al comma 160, fermi restando i piani di ammortamento in
          corso e le correlate autorizzazioni di spesa, nonche'  agli
          interventi  che  si  rendono  necessari   all'esito   delle
          indagini diagnostiche sugli edifici scolastici  di  cui  ai
          commi da 177 a 179 e a  quelli  che  si  rendono  necessari
          sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe  dell'edilizia
          scolastica." 
              "165. Al  fine  di  assicurare  la  prosecuzione  e  il
          completamento degli interventi di messa in sicurezza  degli
          edifici scolastici finanziati ai  sensi  dell'articolo  80,
          comma  21,  della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,   e
          successive modificazioni,  con  le  delibere  del  Comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n.
          102/04 del 20 dicembre  2004,  di  approvazione  del  primo
          programma stralcio, e n. 143/2006 del 17 novembre 2006,  di
          approvazione   del   secondo   programma   stralcio,   come
          rimodulati dalla  delibera  del  CIPE  n.  17/2008  del  21
          febbraio 2008, e' consentito agli enti beneficiari,  previa
          rendicontazione  dei  lavori  eseguiti   da   produrre   al
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge e comunque non oltre il  31  dicembre  2015,
          l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta  per
          la  realizzazione  di  altri  interventi  finalizzati  alla
          sicurezza delle scuole anche sugli  stessi  edifici  e  nel
          rispetto del  limite  complessivo  del  finanziamento  gia'
          autorizzato. Le modalita' della rendicontazione  sono  rese
          note attraverso il sito  web  istituzionale  del  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti  entro  trenta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge.  La
          mancata  rendicontazione  nel  termine  indicato   preclude
          l'utilizzo delle eventuali  risorse  residue  ancora  nella
          disponibilita' dell'ente, che sono versate all'entrata  del
          bilancio dello Stato entro trenta giorni dalla scadenza del
          termine di cui al primo  periodo  del  presente  comma.  Le
          somme relative a interventi non avviati e per i  quali  non
          siano stati  assunti  obblighi  giuridicamente  vincolanti,
          anche giacenti presso la societa' Cassa depositi e prestiti
          Spa, sono destinate dal CIPE  alle  medesime  finalita'  di
          edilizia scolastica in favore di interventi compresi  nella
          programmazione nazionale  triennale  2015-2017  di  cui  al
          comma  160,  secondo  modalita'  individuate  dallo  stesso
          Comitato, nonche' degli interventi che si rendono necessari
          all'esito  delle  indagini   diagnostiche   sugli   edifici
          scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e di quelli che  si
          rendono  necessari   sulla   base   dei   dati   risultanti
          dall'Anagrafe  dell'edilizia   scolastica.   Al   fine   di
          garantire la sollecita attuazione dei programmi  finanziati
          ai  sensi  dell'articolo  18,  comma  1,  lettera  b),  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  con  la
          delibera del CIPE n. 32/2010 del  13  maggio  2010,  e  dei
          programmi di intervento finanziati ai  sensi  dell'articolo
          33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183,  con  la
          delibera del CIPE n. 6  del  20  gennaio  2012,  il  parere
          richiesto ai provveditorati  per  le  opere  pubbliche  sui
          progetti definitivi presentati dagli  enti  beneficiari  si
          intende  positivamente  reso  entro  trenta  giorni   dalla
          richiesta, ovvero entro trenta giorni dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge  per  quelli  presentati
          precedentemente.  Gli  enti  beneficiari   trasmettono   al
          Ministero  delle  infrastrutture   e   dei   trasporti   le
          aggiudicazioni provvisorie dei lavori entro  il  30  aprile
          2016, pena la revoca dei finanziamenti. Le risorse  oggetto
          di revoca sono destinate dal CIPE alle  medesime  finalita'
          di edilizia scolastica in  favore  di  interventi  compresi
          nella programmazione nazionale triennale 2015-2017, secondo
          modalita' individuate dal medesimo Comitato. ". 
              Si riporta il testo dell'articolo 10 del  decreto-legge
          12 settembre 2013, n. 104, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 8 novembre 2013,  n.  128  (Misure  urgenti  in
          materia di istruzione, universita' e ricerca): 
              "Art.  10.  Mutui  per  l'edilizia  scolastica  e   per
          l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni fiscali 
              1. Al  fine  di  favorire  interventi  straordinari  di
          ristrutturazione,  miglioramento,   messa   in   sicurezza,
          adeguamento  antisismico,  efficientamento  energetico   di
          immobili  di  proprieta'  pubblica  adibiti  all'istruzione
          scolastica e  all'alta  formazione  artistica,  musicale  e
          coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze  per
          studenti universitari, di  proprieta'  degli  enti  locali,
          nonche' la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici
          e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi
          volti   al   miglioramento   delle   palestre   scolastiche
          esistenti, per la programmazione  triennale  2013-2015,  le
          Regioni  interessate   possono   essere   autorizzate   dal
          Ministero dell'economia e delle finanze,  d'intesa  con  il
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  a
          stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri
          di economicita' e di contenimento della spesa, con oneri di
          ammortamento a totale carico  dello  Stato,  con  la  Banca
          europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo  del
          Consiglio  d'Europa,  con  la  societa'  Cassa  depositi  e
          prestiti Spa, e con i  soggetti  autorizzati  all'esercizio
          dell'attivita' bancaria, ai sensi del  decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'articolo 1,  comma
          75, della legge 30  dicembre  2004,  n.  311,  le  rate  di
          ammortamento dei mutui attivati sono pagate  agli  istituti
          finanziatori direttamente dallo  Stato.  A  tal  fine  sono
          stanziati contributi pluriennali per euro  40  milioni  per
          l'anno 2015 e per euro  50  milioni  annui  per  la  durata
          residua dell'ammortamento del mutuo, a decorrere  dall'anno
          2016.   Le   modalita'   di   attuazione   della   presente
          disposizione e del successivo comma 2  sono  stabilite  con
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
          concerto con il Ministro dell'istruzione dell'universita' e
          della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di conversione del presente decreto e
          da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in  conformita'  ai
          contenuti dell'intesa, sottoscritta in sede  di  Conferenza
          unificata il 1º agosto 2013, tra il Governo, le regioni, le
          province autonome di Trento e di  Bolzano  e  le  autonomie
          locali, sull'attuazione dei piani  di  edilizia  scolastica
          formulati ai sensi  dell'articolo  11,  commi  da  4-bis  a
          4-octies,  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012, n. 221. 
              1-bis.  Il  Ministro   delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze  e  il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          predispongono congiuntamente una relazione  da  trasmettere
          annualmente alle Camere  sullo  stato  di  avanzamento  dei
          lavori relativi  a  interventi  di  edilizia  scolastica  e
          sull'andamento della spesa destinata ai medesimi interventi
          ai sensi del comma 1 del presente  articolo,  dell'articolo
          18, commi da 8 a 8-quinquies, del decreto-legge  21  giugno
          2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
          agosto 2013, n. 98, come modificato dal presente  articolo,
          dell'articolo 11,  comma  4-sexies,  del  decreto-legge  18
          ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 17 dicembre 2012, n.  221,  nonche'  con  riferimento
          agli  ulteriori  stanziamenti   destinati   alle   medesime
          finalita' nel bilancio dello Stato ai sensi della normativa
          vigente. Ai fini dell'elaborazione della predetta relazione
          sono   altresi'   richiesti   elementi   informativi   alle
          amministrazioni territorialmente competenti. 
              1-ter. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca, nella definizione del decreto  attuativo  di
          cui al quarto periodo del  comma  1,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, tiene conto dei piani
          di edilizia scolastica presentati dalle regioni. 
              2. I pagamenti di  cui  al  comma  1  effettuati  dalle
          Regioni, anche  attraverso  la  delegazione  di  pagamento,
          finanziati con l'attivazione dei mutui di cui  al  medesimo
          comma, sono esclusi dai  limiti  del  patto  di  stabilita'
          interno delle Regioni  per  l'importo  annualmente  erogato
          dagli Istituti di credito. 
              2-bis. Per le medesime finalita' di cui al  comma  1  e
          con  riferimento  agli  immobili  di  proprieta'   pubblica
          adibiti   all'alta   formazione   artistica,   musicale   e
          coreutica, le istituzioni dell'alta  formazione  artistica,
          musicale e coreutica, di cui all'articolo 1 della legge  21
          dicembre 1999,  n.  508,  possono  essere  autorizzate  dal
          Ministero dell'economia e delle finanze,  d'intesa  con  il
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca, a  stipulare  mutui  trentennali  sulla  base  dei
          criteri di economicita' e di contenimento della spesa,  con
          oneri di ammortamento a totale carico dello Stato,  con  la
          Banca  europea  per  gli  investimenti,  con  la  Banca  di
          sviluppo del Consiglio  d'Europa,  con  la  societa'  Cassa
          depositi e  prestiti  Spa  e  con  i  soggetti  autorizzati
          all'esercizio dell'attivita' bancaria, ai sensi  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo lº settembre  1993,  n.
          385. Ai sensi dell'articolo 1, comma  75,  della  legge  30
          dicembre 2004, n. 311, le rate di  ammortamento  dei  mutui
          attivati   sono   pagate   agli    istituti    finanziatori
          direttamente  dallo  Stato.  A  tale  fine  sono  stanziati
          contributi pluriennali pari a euro 4 milioni annui  per  la
          durata dell'ammortamento del mutuo  a  decorrere  dall'anno
          2016, mediante riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 1, comma 131, della citata  legge  n.  311
          del 2004. Alla compensazione degli effetti  finanziari,  in
          termini di fabbisogno e di indebitamento  netto,  derivanti
          dall'attuazione delle disposizioni del  presente  comma  si
          provvede, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2017,  a  euro
          15 milioni per l'anno 2018, a euro 30  milioni  per  l'anno
          2019  e  a  euro  30  milioni  per  l'anno  2020,  mediante
          corrispondente utilizzo  del  fondo  per  la  compensazione
          degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione
          vigente  conseguenti  all'attualizzazione   di   contributi
          pluriennali,  di  cui  all'articolo   6,   comma   2,   del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  4  dicembre  2008,  n.  189,  e
          successive modificazioni. 
              2-ter. Le modalita' di attuazione del comma 2-bis  sono
          stabilite con decreto del Ministero dell'economia  e  delle
          finanze, di  concerto  con  il  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca,  da  adottare  entro  tre
          mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione. 
              3. Al fine di promuovere iniziative  di  sostegno  alle
          istituzioni   scolastiche,   alle   istituzioni   dell'alta
          formazione  artistica,  musicale   e   coreutica   e   alle
          universita',   fermo   restando   quanto   gia'    previsto
          dall'articolo 15, comma 1,  lettera  i-octies),  del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  in
          materia di detrazione  per  oneri,  alla  medesima  lettera
          i-octies), dopo le parole: "successive modificazioni"  sono
          inserite le seguenti: ", nonche' a favore delle istituzioni
          dell'alta formazione  artistica,  musicale  e  coreutica  e
          delle universita'", e dopo le parole: "edilizia scolastica"
          sono  inserite   le   seguenti:   "e   universitaria".   Le
          disposizioni del presente  comma  si  applicano  a  partire
          dall'anno di imposta in  corso  alla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto. 
              3-bis. All'articolo 18, comma 8-bis, del  decreto-legge
          21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 9 agosto 2013, n.  98,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
              a)  al  primo  periodo,  le   parole:   "in   relazione
          all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n.
          244," sono soppresse; 
              b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  "Con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile,
          sentito il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, sono definiti le modalita' di individuazione
          delle attivita' di cui al periodo  precedente  nonche'  gli
          istituti cui sono affidate tali attivita'. 
              3-ter. All'articolo 18, comma 8-ter, del  decreto-legge
          21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo  le  parole:  "di  cui  al
          comma 8," sono inserite le seguenti:  "per  gli  interventi
          finanziati con le risorse di cui ai  commi  8  e  8-sexies,
          nella misura  definita  dal  decreto  di  cui  al  presente
          periodo,".". 
              Gli allegati n. 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del  2016
          sono riportati nelle Note all'art. 5.