(( Art. 20-ter Disposizioni finanziarie 1. Al fine di assicurare la tempestiva attivazione degli interventi a favore delle aree del centro Italia colpite dal sisma, nelle more dell'accredito dei contributi dell'Unione europea a carico del Fondo di solidarieta' di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002, come modificato dal regolamento (UE) n. 661/2014, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, dispone le occorrenti anticipazioni di risorse, nel limite di 300 milioni di euro, a valere sulle disponibilita' finanziarie del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. 2. Al reintegro delle anticipazioni effettuate ai sensi del comma 1 si provvede a carico dei successivi accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di contributo del Fondo di solidarieta' per il sisma del centro Italia. ))
Riferimenti normativi Il Regolamento (CE) 11 novembre 2002, n. 2012, come modificato dal regolamento (UE) n. 661/2014 del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarieta' dell'Unione europea, e' pubblicato nella G.U.C.E. 14 novembre 2002, n. L 311. Il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 15 maggio 2014, n. 661 recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarieta' dell'Unione europea e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 giugno 2014, n. L 189. La citata legge n. 183 del 1987 e' pubblicata nella Gazz. Uff. 13 maggio 1987, n. 109, S.O.