Art. 20 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. In applicazione dell'articolo 21, commi 3 e 4, del decreto-legge
1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, l'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  provvede
ad autorizzare la prosecuzione del rapporto  concessorio  in  essere,
relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad
estrazione istantanea, sino al termine ultimo previsto  dall'articolo
4, paragrafo 1, dell'atto di concessione, in modo da assicurare nuove
e maggiori entrate al bilancio  dello  Stato  in  misura  pari  a  50
milioni di euro per l'anno 2017 e 750  milioni  di  euro  per  l'anno
2018. 
  2. Il Fondo  per  la  riduzione  della  pressione  fiscale  di  cui
all'articolo 1 comma 431, della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,
incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2020. 
  3. Nello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  e'  istituito  un  Fondo,  in  termini  di  saldo  netto  da
finanziare e fabbisogno, con una dotazione pari a 600 milioni di euro
per l'anno 2018. 
  4. All'articolo 11, comma 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017,  n.
8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45,  le
parole « e 80 milioni di euro per il 2018 » sono soppresse. 
  5. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 5, 6, comma  5,  7,
comma 4, 8, 9, 11, 12, 15 e dai commi 2, 3 del  presente  articolo  e
dagli effetti derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere  a)  e
l) del presente comma, pari a 1.175,4  milioni  di  euro  per  l'anno
2017, a 2.425 milioni di euro per l'anno 2018, a 354,566  milioni  di
euro per l'anno 2019, a 162,566 milioni di euro per  l'anno  2020,  a
3,066 milioni di euro per l'anno 2021, a 3,089 milioni  di  euro  per
l'anno 2022, a 3,066 milioni di euro per l'anno 2023, a 9,866 milioni
di euro per l'anno 2024, a 3,066 milioni di euro per l'anno  2025,  a
4,866 milioni di euro per l'anno 2026, a 7,14  milioni  di  euro  per
l'anno 2027, a 3,866 milioni di euro per l'anno 2028, a 3,266 milioni
di euro per l'anno 2029, a 3,166 milioni di euro per l'anno 2030 e  a
3,066 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2031  e,  che
aumentano, ai fini della compensazione degli effetti  in  termini  di
indebitamento netto e di fabbisogno a 1.487,873 milioni di  euro  per
l'anno 2017, si provvede: 
  a) quanto a 1.092,879 milioni di euro  per  l'anno  2017,  mediante
riduzione delle dotazioni di competenza  e  di  cassa  relative  alle
missioni e ai programmi  di  spesa  degli  stati  di  previsione  dei
Ministeri come indicate nell'elenco 1 allegato al presente decreto; 
  b) quanto a 37,677  milioni  di  euro  per  l'anno  2017,  mediante
riduzione del fondo  da  ripartire  per  la  destinazione  dell'extra
gettito sui canoni di abbonamento alla televisione agli interventi di
cui all'articolo 1, comma 160, lettere a), b) e c),  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208; 
  c) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2017,  mediante  utilizzo
di quota parte dei proventi delle aste delle quote  di  emissione  di
CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013,  n.
30,  destinati  al  Ministero  dello  sviluppo   economico,   versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,   che   restano   acquisite
definitivamente all'erario; 
  d) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2017,  mediante  utilizzo
delle somme versate  entro  il  30  settembre  2017  all'entrata  del
bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, non sono state riassegnate
ai pertinenti programmi  e  che  sono  acquisite  per  detto  importo
definitivamente all'erario; 
  e) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a  1.898,7  milioni
di euro per l'anno 2018, a 359,185 milioni di euro per l'anno 2019, a
142,913 milioni di euro per l'anno 2020, a 0,325 milioni di euro  per
l'anno 2021, a 0,727 milioni di euro per l'anno 2023, a 1,482 milioni
di euro per l'anno 2024 e a 0,236 milioni di euro  per  l'anno  2025,
che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 96,085
milioni di euro per l'anno 2017, a  2.504,213  milioni  di  euro  per
l'anno 2018, a 449,561 milioni di euro per  l'anno  2019,  a  233,289
milioni di euro per l'anno 2020, a 90,701 milioni di euro per  l'anno
2021, a 90,376 milioni di euro per l'anno 2022, a 91,103  milioni  di
euro per l'anno 2023, a 91,858 milioni di euro  per  l'anno  2024,  a
90,612 milioni di euro per l'anno 2025, a 90,376 milioni di euro  per
gli anni 2026 e 2027 e a 1,487 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto; 
  f) quanto a 334 milioni  di  euro  mediante  versamento,  nell'anno
2018, all'entrata del bilancio dello Stato delle  somme  iscritte  in
conto residui  sul  capitolo  7400  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dello sviluppo economico ai sensi  dell'articolo  1,  comma
6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191; 
  g) quanto a 200 milioni  di  euro  mediante  versamento,  nell'anno
2018, all'entrata del  bilancio  dello  Stato  delle  somme  iscritte
nell'anno 2017 in conto competenza sul capitolo 7400 dello  stato  di
previsione  del  Ministero  dello   sviluppo   economico   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre  2015,  n.
191; 
  h) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,75  milioni  di
euro per l'anno 2021, a 3,1 milioni di euro per l'anno  2022,  a  2,4
milioni di euro per l'anno 2023, a 8,4 milioni  di  euro  per  l'anno
2024, a 2,83 milioni di euro per l'anno 2025, a 4,9 milioni  di  euro
per l'anno 2026, a 7,2 milioni di euro per l'anno 2027, a 3,9 milioni
di euro per l'anno 2028, a 3,3 milioni di euro per l'anno 2029, a 3,2
milioni di euro per l'anno 2030 e a 3,1 milioni di euro  a  decorrere
dall'anno 2031,  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
  i) quanto a 250 milioni di euro per  l'anno  2017,  in  termini  di
fabbisogno, mediante corrispondente versamento  delle  somme  gestite
presso  il  sistema  bancario  dalla  Cassa  Servizi   Energetici   e
Ambientali  sul  conto  corrente  di  tesoreria   centrale   di   cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge  9  giugno  2016,  n.  98,
convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2016,  n.  151  da
detenere sul predetto conto sino al termine dell'esercizio. 
  6. All'articolo 1, comma 634, della legge 11 dicembre 2016, n.  232
dopo le parole: « si provvede mediante » sono inserite le seguenti: «
l'eventuale  maggior  gettito,  rispetto  a   quello   previsto   per
l'esercizio 2017, derivante dalla definizione agevolata  dei  carichi
affidati agli agenti della riscossione dall'anno 2000 all'anno  2016,
di cui all'articolo 6 del decreto-legge  22  ottobre  2016,  n.  193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 e
dalla definizione agevolata delle  controversie  tributarie,  di  cui
all'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ovvero la ». 
  7. Con riferimento alle risorse derivanti dai proventi  delle  aste
delle quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 19  del  decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30, utilizzate quanto a 30  milioni  di
euro a copertura degli oneri  derivanti  dall'articolo  18  a  valere
sulla quota destinata al Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare e quanto a 30 milioni  di  euro  ai  sensi  del
comma 5, lettera c)  del  presente  articolo  a  valere  sulla  quota
destinata al Ministero dello sviluppo economico, i decreti di cui  al
comma 3 dell'articolo 19 del citato decreto  legislativo  n.  30  del
2013 dispongono negli esercizi successivi gli opportuni conguagli, al
fine di assicurare complessivamente  il  rispetto  delle  proporzioni
indicate nel predetto articolo 19 e del  vincolo  di  destinazione  a
investimenti  con  finalita'  ambientali  derivante  dalla  direttiva
2009/29/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  23  aprile
2009. 
  (( 7-bis. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  applicabili
nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di  Trento
e di Bolzano  compatibilmente  con  le  disposizioni  dei  rispettivi
statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. )) 
  8. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio. Ove necessario,  previa  richiesta  dell'amministrazione
competente, il Ministero dell'economia e delle finanze puo'  disporre
il ricorso ad anticipazioni di  tesoreria,  la  cui  regolarizzazione
avviene tempestivamente con l'emissione di ordini  di  pagamento  sui
pertinenti capitoli di spesa. 
  (( 8-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera  i-sexies),  del  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo le parole: « 100 chilometri » sono inserite le seguenti:  «
, o 50 chilometri per  gli  studenti  residenti  in  zone  montane  o
disagiate, »; 
  b) le parole: «  e  comunque  in  una  provincia  diversa,  »  sono
soppresse; 
  c) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « La disposizione
di cui al periodo precedente  si  applica  limitatamente  ai  periodi
d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018 ». 
  8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a
13,7 milioni di euro per l'anno 2018 e 7,8 milioni di euro per l'anno
2019, si provvede mediante corrispondente  riduzione  del  Fondo  per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  8-quater.  Il  Fondo  per  interventi   strutturali   di   politica
economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n.  307,  e'  incrementato  di  5,9  milioni  di  euro
nell'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 8-bis. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi  3  e  4
          dell'articolo 21 del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,
          n.  102  (Provvedimenti  anticrisi,  nonche'   proroga   di
          termini): 
              "Art. 21. Rilascio di concessioni in materia di giochi 
              1. - 2. Omissis. 
              3. La  selezione  concorrenziale  per  l'aggiudicazione
          della  concessione  e'  basata  sul  criterio  dell'offerta
          economicamente piu' vantaggiosa,  nell'ambito  della  quale
          valore prioritario e' attribuito ai seguenti criteri: 
              a)  rialzo  delle  offerte   rispetto   ad   una   base
          predefinita     che     assicuri,     comunque,     entrate
          complessivamente  non  inferiori  a  500  milioni  di  euro
          nell'anno 2009 e a 300  milioni  di  euro  nell'anno  2010,
          indipendentemente   dal   numero   finale   dei    soggetti
          aggiudicatari; 
              b) offerta di standard qualitativi che garantiscano  la
          piu' completa sicurezza dei consumatori in termini  di  non
          alterabilita' e non imitabilita' dei biglietti, nonche'  di
          sicurezza del sistema di pagamento delle vincite; 
              c) capillarita' della distribuzione attraverso una rete
          su   tutto   il   territorio   nazionale,   esclusiva   per
          concessionario, costituita da un  numero  non  inferiore  a
          10.000 punti vendita, da  attivare  entro  il  31  dicembre
          2010, fermo restando il divieto, a  pena  di  nullita',  di
          clausole  contrattuali  che  determinino  restrizioni  alla
          liberta' contrattuale dei fornitori di beni o servizi. 
              4. Le concessioni di  cui  al  comma  1,  eventualmente
          rinnovabili per non piu' di  una  volta,  hanno  la  durata
          massima  di   nove   anni,   suddivisi   in   due   periodi
          rispettivamente di cinque e quattro anni.  La  prosecuzione
          della concessione per il  secondo  periodo  e'  subordinata
          alla positiva valutazione dell'andamento della gestione  da
          parte dell'Amministrazione concedente, da  esprimere  entro
          il primo semestre del quinto anno di concessione. 
              Omissis.". 
              -  Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   431
          dell'articolo 1  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2014): 
              "431.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito  un   fondo
          denominato «Fondo per la riduzione della pressione fiscale»
          cui sono destinate, a decorrere dal 2014, fermo restando il
          conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica,  le
          seguenti risorse: 
              a) l'ammontare dei risparmi di  spesa  derivanti  dalla
          razionalizzazione della spesa pubblica di cui  all'articolo
          49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.  98,  al
          netto della quota gia' considerata nei commi da 427 a  430,
          delle risorse  da  destinare  a  programmi  finalizzati  al
          conseguimento di esigenze prioritarie di equita' sociale  e
          ad impegni inderogabili; 
              b) l'ammontare di risorse permanenti che,  in  sede  di
          Nota di aggiornamento del Documento di economia e  finanza,
          si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto  alle
          previsioni iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso  e
          a quelle effettivamente incassate nell'esercizio precedente
          derivanti   dall'attivita'   di   contrasto   dell'evasione
          fiscale, al netto di  quelle  derivanti  dall'attivita'  di
          recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai
          comuni.". 
              - Si riporta il testo del comma 11 dell'articolo 11 del
          citato decreto-legge n. 8 del 2017, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art.  11.   Disposizioni   urgenti   in   materia   di
          adempimenti e versamenti tributari e ambientali 
              1. - 10-bis. Omissis 
              11. Agli oneri, in  termini  di  fabbisogno  di  cassa,
          derivanti dai commi 3 e 4, pari a 380 milioni di  euro  per
          l'anno 2017 e a 180 milioni  di  euro  per  l'anno  2018  e
          seguenti si provvede mediante versamento, su conti correnti
          fruttiferi  appositamente  aperti   presso   la   tesoreria
          centrale remunerati secondo  il  tasso  riconosciuto  sulle
          sezioni fruttifere dei  conti  di  tesoreria  unica,  delle
          somme gestite presso il sistema bancario  dal  Gestore  dei
          Servizi Energetici per un importo pari  a  300  milioni  di
          euro per il 2017 e 100 milioni di euro per il 2018 e  dalla
          Cassa per i servizi energetici e ambientali per un  importo
          pari a 80 milioni di euro per il 2017. 
              Omissis.". 
              - Si riporta il testo del  comma  160  dell'articolo  1
          della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge di stabilita' 2016): 
              "160. Per gli anni  dal  2016  al  2018,  le  eventuali
          maggiori entrate versate a titolo di canone di  abbonamento
          alla televisione rispetto alle somme gia' iscritte  a  tale
          titolo nel bilancio di  previsione  per  l'anno  2016  sono
          riversate all'Erario per una quota pari al 33 per cento del
          loro ammontare per l'anno 2016  e  del  50  per  cento  per
          ciascuno degli anni 2017 e 2018, per essere  destinate:  a)
          all'ampliamento sino ad euro 8.000 della soglia  reddituale
          prevista  dall'articolo  1,  comma  132,  della  legge   24
          dicembre  2007,  n.  244,  ai  fini  della  esenzione   dal
          pagamento del canone di abbonamento televisivo in favore di
          soggetti di eta' pari o superiore a settantacinque anni; b)
          al finanziamento, fino ad un importo massimo di 125 milioni
          di euro in ragione d'anno, del Fondo per  il  pluralismo  e
          l'innovazione dell'informazione istituito  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;  c)
          al Fondo per la riduzione della pressione fiscale,  di  cui
          all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n.
          147,  e  successive  modificazioni.  Le  somme  di  cui  al
          presente comma sono  ripartite  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          dello  sviluppo  economico,  che  stabilisce  altresi'   le
          modalita' di fruizione dell'esenzione di cui  alla  lettera
          a),   ferma   restando   l'assegnazione    alla    societa'
          RAI-Radiotelevisione  italiana  Spa  della  restante  quota
          delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone
          di abbonamento.  Le  quote  delle  entrate  del  canone  di
          abbonamento gia' destinate  dalla  legislazione  vigente  a
          specifiche   finalita'   sono   attribuite    sulla    base
          dell'ammontare delle predette somme iscritte  nel  bilancio
          di  previsione  per  l'anno  2016,  ovvero   dell'ammontare
          versato al predetto titolo nell'esercizio  di  riferimento,
          se inferiore alla previsione per il 2016. Le somme  di  cui
          al  presente  comma  non  impegnate  in  ciascun  esercizio
          possono esserlo in quello successivo.". 
              - Il testo dell'articolo 19 del decreto legislativo  n.
          30 del 2013 e' riportato nelle Note all'art. 17. 
              - Il testo del comma 1 dell'articolo 148 della legge n.
          388 del 2000 e' riportato nelle Note all'art. 9. 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  del   comma   6-bis
          dell'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015,  n.  191
          (Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi
          aziendali del Gruppo ILVA): 
              "Art.  1.  Accelerazione  procedimento  di  cessione  e
          disposizioni finanziarie 
              1. - 6. Omissis. 
              6-bis. I commissari del Gruppo ILVA, al fine  esclusivo
          dell'attuazione  e  della  realizzazione  del  Piano  delle
          misure e delle attivita' di tutela ambientale  e  sanitaria
          dell'impresa   in   amministrazione   straordinaria,   come
          eventualmente modificato  e  integrato  per  effetto  della
          procedura di cui al comma 8, sono autorizzati  a  contrarre
          finanziamenti  statali,  nel   rispetto   della   normativa
          dell'Unione europea in materia, per un ammontare fino a 800
          milioni di euro, di cui fino a 600 milioni di euro nel 2016
          e fino a 200 milioni di  euro  nel  2017.  I  finanziamenti
          statali di cui al periodo precedente sono  erogati  secondo
          modalita' stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e  con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare. I relativi  importi  sono
          iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del
          Ministero dello sviluppo economico. Sugli  importi  erogati
          maturano interessi al tasso percentuale Euribor  a  6  mesi
          pubblicato il giorno  lavorativo  antecedente  la  data  di
          erogazione, maggiorato di uno spread pari al 4,1 per cento.
          I predetti importi sono rimborsati nell'anno  2018,  ovvero
          successivamente,  secondo  la  procedura  di   ripartizione
          dell'attivo stabilita nel presente comma. I commissari  del
          Gruppo    ILVA    devono    tenere    conto,    ai     fini
          dell'aggiudicazione con la procedura di  cui  al  comma  2,
          degli   impegni   assunti   dai   soggetti   offerenti    e
          dell'incidenza di essi sulla  necessita'  di  ricorrere  ai
          finanziamenti  di   cui   al   primo   periodo   da   parte
          dell'amministrazione straordinaria. I criteri di scelta del
          contraente utilizzati dai commissari del Gruppo  ILVA  sono
          indicati in una relazione da trasmettere alle Camere  entro
          il 30 luglio 2016.  I  crediti  maturati  dallo  Stato  per
          capitale e interessi sono  soddisfatti,  nell'ambito  della
          procedura di ripartizione dell'attivo  della  societa',  in
          prededuzione,    ma    subordinatamente    al    pagamento,
          nell'ordine, dei crediti prededucibili di tutti  gli  altri
          creditori della procedura di amministrazione straordinaria,
          nonche' dei creditori privilegiati ai  sensi  dell'articolo
          2751-bis, numero 1), del codice civile. E', comunque, fatto
          obbligo di promuovere le azioni di rivalsa,  le  azioni  di
          responsabilita'  e  di  risarcimento  nei   confronti   dei
          soggetti che hanno, anche indirettamente, cagionato i danni
          ambientali e sanitari, nonche' danni al Gruppo  ILVA  e  al
          suo patrimonio. I finanziamenti statali concessi  ai  sensi
          del presente comma e non erogati cessano di avere efficacia
          a decorrere dalla data di sottoscrizione delle obbligazioni
          emesse ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
          5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 4 marzo 2015, n. 20. 
              Omissis.". 
              - Il testo del comma  5  dell'articolo  10  del  citato
          decreto-legge n. 282  del  2004  e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 1. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
          2 del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto   2016,   n.   151
          (Disposizioni urgenti per il completamento della  procedura
          di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA): 
              "Art. 2. Finanziamenti ad imprese strategiche 
              1. Omissis. 
              2.  Agli  oneri  di  cui  al  comma  1  in  termini  di
          fabbisogno, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2016,  si
          provvede  mediante  versamento,   per   un   corrispondente
          importo, delle somme gestite  presso  il  sistema  bancario
          dalla cassa per i servizi energetici  e  ambientali  su  un
          conto   corrente   di   tesoreria    centrale    fruttifero
          appositamente   aperto   remunerato   secondo   il    tasso
          riconosciuto  sulle  sezioni  fruttifere   dei   conti   di
          tesoreria unica. La giacenza da detenere a  fine  anno  sul
          conto corrente di tesoreria di  cui  al  primo  periodo  e'
          estinta o ridotta corrispondentemente alle somme rimborsate
          ai  sensi  dell'articolo  1,  comma   6-bis,   del   citato
          decreto-legge n. 191 del 2015, cosi'  come  modificato  dal
          comma  1  del  presente  articolo.  Fermo  restando  quanto
          previsto dal periodo precedente, la giacenza da detenere  a
          fine anno sul conto corrente di tesoreria di cui  al  primo
          periodo e' ridotta a 100 milioni di euro  a  decorrere  dal
          2017. 
              Omissis.". 
              - Si riporta il testo del  comma  634  dell'articolo  1
          della citata legge n. 232 del 2016, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "634. Qualora dal monitoraggio  effettuato  sulla  base
          delle istanze presentate alla data del 31 luglio  2017,  ai
          sensi dell'articolo 5-octies del  decreto-legge  28  giugno
          1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          agosto 1990, n. 227, introdotto dall'articolo 7,  comma  1,
          del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, risulti  che  il
          gettito atteso dai conseguenti versamenti non  consenta  la
          realizzazione integrale dell'importo di cui  al  comma  633
          del presente articolo,  alla  compensazione  dell'eventuale
          differenza  si  provvede   mediante   l'eventuale   maggior
          gettito, rispetto a quello previsto per  l'esercizio  2017,
          derivante dalla definizione agevolata dei carichi  affidati
          agli agenti della riscossione dall'anno 2000 all'anno 2016,
          di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.
          193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre
          2016,  n.  225  e   dalla   definizione   agevolata   delle
          controversie  tributarie,  di  cui  all'articolo   11   del
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ovvero la
          riduzione  degli  stanziamenti  iscritti  negli  stati   di
          previsione della spesa disposta, su proposta  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, con decreto  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 agosto 2017.
          Lo schema del decreto  di  cui  al  periodo  precedente  e'
          trasmesso alle Camere per l'espressione  del  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari, da rendere entro il  termine  di  sette  giorni
          dalla data della trasmissione. Qualora le  Commissioni  non
          si esprimano entro il termine di cui al periodo precedente,
          il decreto puo' essere adottato in via definitiva.". 
              - La Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio del 23 aprile  2009  che  modifica  la  direttiva
          2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il  sistema
          comunitario per lo scambio di quote di emissione di  gas  a
          effetto serra e' pubblicata nella G.U.U.E. 5  giugno  2009,
          n. L 140. 
              - La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante
          "Modifiche  al  titolo  V   della   parte   seconda   della
          Costituzione" e' pubblicata nella  Gazz.  Uff.  24  ottobre
          2001, n. 248. 
              - Il testo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917  e'
          riportato nelle note all'art. 5-quinquies.