Art. 20 
 
 
           Relazione del Governo sullo stato di attuazione 
 
  1. Entro il 30 giugno di ciascuno dei tre anni successivi alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
il Governo presenta  alle  Commissioni  parlamentari  competenti  una
relazione che evidenzia lo stato di attuazione delle disposizioni del
presente decreto, con particolare riferimento agli effetti prodotti e
ai risultati conseguiti.