Art. 20 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. In sede di prima applicazione, lo  statuto  e'  adottato  da  un
commissario  ad  acta,  nominato  con  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorita'  vigilante,  entro
trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Lo statuto
e' adottato dal commissario ad acta entro  trenta  giorni  dalla  sua
nomina ed e' approvato dall'autorita' vigilante nei successivi  venti
giorni. Nei dieci giorni successivi all'approvazione, il  commissario
ad acta avvia le procedure per l'elezione dei nuovi organi centrali e
territoriali. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  2. Nelle more dell'approvazione dello Statuto del CIP, della nomina
degli organi di cui all'articolo 4 e  fino  alla  stipula  del  primo
contratto di servizio di cui all'articolo 17, comma  3,  il  Comitato
italiano paralimpico nell'ambito del CONI continua ad  assicurare  le
attivita' ordinariamente  svolte,  anche  al  fine  di  garantire  il
supporto alle attivita' del commissario di cui al comma 1, e  restano
in vigore, in via provvisoria, le relative disposizioni legislative e
statutarie.