Art. 20 Disposizioni transitorie 1. In sede di prima applicazione, lo statuto e' adottato da un commissario ad acta, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorita' vigilante, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Lo statuto e' adottato dal commissario ad acta entro trenta giorni dalla sua nomina ed e' approvato dall'autorita' vigilante nei successivi venti giorni. Nei dieci giorni successivi all'approvazione, il commissario ad acta avvia le procedure per l'elezione dei nuovi organi centrali e territoriali. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Nelle more dell'approvazione dello Statuto del CIP, della nomina degli organi di cui all'articolo 4 e fino alla stipula del primo contratto di servizio di cui all'articolo 17, comma 3, il Comitato italiano paralimpico nell'ambito del CONI continua ad assicurare le attivita' ordinariamente svolte, anche al fine di garantire il supporto alle attivita' del commissario di cui al comma 1, e restano in vigore, in via provvisoria, le relative disposizioni legislative e statutarie.