Art. 20 Stato giuridico 1. All'articolo 979 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica, dopo la parola: «marescialli» sono inserite le seguenti: «e dei vice brigadieri»; b) al comma 1, dopo le parole: «corsi di formazione» sono inserite le seguenti: «e i vice brigadieri promossi a conclusione del corso di cui all'articolo 776».
Note all'art. 20: - Si riporta il testo dell'articolo 979 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66 (per l'argomento v. nelle note alle premesse) come modificato dal presente decreto: "Art. 979 (Impiego dei marescialli e dei vice brigadieri dei carabinieri). - 1. I marescialli dell'Arma dei carabinieri promossi a conclusione dei corsi di formazione e i vice brigadieri promossi a conclusione del corso di cui all'articolo 776 sono assegnati, secondo il vigente profilo d'impiego, di preferenza alle stazioni per compiervi almeno 2 anni di servizio.".