Art. 20 
 
                           Stato giuridico 
 
  1. All'articolo 979 del codice dell'ordinamento militare di cui  al
decreto legislativo  n.  66  del  2010  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) nella rubrica, dopo la parola: «marescialli» sono inserite  le
seguenti: «e dei vice brigadieri»; 
    b) al comma  1,  dopo  le  parole:  «corsi  di  formazione»  sono
inserite le seguenti: «e i vice brigadieri promossi a conclusione del
corso di cui all'articolo 776». 
 
          Note all'art. 20: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  979  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n.66 (per l'argomento  v.  nelle
          note alle premesse) come modificato dal presente decreto: 
              "Art.  979  (Impiego  dei  marescialli   e   dei   vice
          brigadieri dei carabinieri). - 1. I  marescialli  dell'Arma
          dei  carabinieri  promossi  a  conclusione  dei  corsi   di
          formazione e i vice brigadieri promossi a  conclusione  del
          corso di cui all'articolo 776 sono  assegnati,  secondo  il
          vigente profilo d'impiego, di preferenza alle stazioni  per
          compiervi almeno 2 anni di servizio.".