Art. 20 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 17, comma  1,
e dell'articolo 18, commi 1, 3, 4 e 7, pari a 6,82  milioni  di  euro
per l'anno 2018 e a 3,9 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno
2019    si     provvede     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  2. Ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al  precedente
comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad
apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  3.  Dall'attuazione  delle  ulteriori  disposizioni  del   presente
decreto non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
finanza   pubblica.   Le   amministrazioni   interessate   provvedono
all'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 20: 
                
              - Si riporta  l'art.  1,  comma  187,  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di
          stabilita' 2015): 
              «187. Per la riforma del  terzo  settore,  dell'impresa
          sociale e per la disciplina del servizio civile  universale
          e' autorizzata la spesa di 50 milioni di  euro  per  l'anno
          2015, di 140 milioni di euro  per  l'anno  2016  e  di  190
          milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.».