Art. 20 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. In applicazione dell'articolo 21, commi 3 e 4, del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, l'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  provvede
ad autorizzare la prosecuzione del rapporto  concessorio  in  essere,
relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad
estrazione istantanea, sino al termine ultimo previsto  dall'articolo
4, paragrafo 1, dell'atto di concessione, in modo da assicurare nuove
e maggiori entrate al bilancio  dello  Stato  in  misura  pari  a  50
milioni di euro per l'anno 2017 e 750  milioni  di  euro  per  l'anno
2018. 
  2. Il Fondo  per  la  riduzione  della  pressione  fiscale  di  cui
all'articolo 1 comma 431, della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,
incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2020. 
  3. Nello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  e'  istituito  un  Fondo,  in  termini  di  saldo  netto  da
finanziare e fabbisogno, con una dotazione pari a 600 milioni di euro
per l'anno 2018. 
  4. All'articolo 11, comma 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017,  n.
8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45,  le
parole «e 80 milioni di euro per il 2018» sono soppresse. 
  5. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 5, 6, comma  5,  7,
comma 4, 8, 9, 11, 12, 15 e dai commi 2, 3 del  presente  articolo  e
dagli effetti derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere  a)  e
l) del presente comma, pari a 1.175,4  milioni  di  euro  per  l'anno
2017, a 2.425 milioni di euro per l'anno 2018, a 354,566  milioni  di
euro per l'anno 2019, a 162,566 milioni di euro per  l'anno  2020,  a
3,066 milioni di euro per l'anno 2021, a 3,089 milioni  di  euro  per
l'anno 2022, a 3,066 milioni di euro per l'anno 2023, a 9,866 milioni
di euro per l'anno 2024, a 3,066 milioni di euro per l'anno  2025,  a
4,866 milioni di euro per l'anno 2026, a 7,14  milioni  di  euro  per
l'anno 2027, a 3,866 milioni di euro per l'anno 2028, a 3,266 milioni
di euro per l'anno 2029, a 3,166 milioni di euro per l'anno 2030 e  a
3,066 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2031  e,  che
aumentano, ai fini della compensazione degli effetti  in  termini  di
indebitamento netto e di fabbisogno a 1.487,873 milioni di  euro  per
l'anno 2017, si provvede: 
    a) quanto a 1.092,879 milioni di euro per l'anno  2017,  mediante
riduzione delle dotazioni di competenza  e  di  cassa  relative  alle
missioni e ai programmi  di  spesa  degli  stati  di  previsione  dei
Ministeri come indicate nell'elenco 1 allegato al presente decreto; 
    b) quanto a 37,677 milioni di  euro  per  l'anno  2017,  mediante
riduzione del fondo  da  ripartire  per  la  destinazione  dell'extra
gettito sui canoni di abbonamento alla televisione agli interventi di
cui all'articolo 1, comma 160, lettere a), b) e c),  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208; 
    c) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo
di quota parte dei proventi delle aste delle quote  di  emissione  di
CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013,  n.
30,  destinati  al  Ministero  dello  sviluppo   economico,   versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,   che   restano   acquisite
definitivamente all'erario; 
    d) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo
delle somme versate  entro  il  30  settembre  2017  all'entrata  del
bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, non sono state riassegnate
ai pertinenti programmi  e  che  sono  acquisite  per  detto  importo
definitivamente all'erario; 
    e) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.898,7 milioni
di euro per l'anno 2018, a 359,185 milioni di euro per l'anno 2019, a
142,913 milioni di euro per l'anno 2020, a 0,325 milioni di euro  per
l'anno 2021, a 0,727 milioni di euro per l'anno 2023, a 1,482 milioni
di euro per l'anno 2024 e a 0,236 milioni di euro  per  l'anno  2025,
che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 96,085
milioni di euro per l'anno 2017, a  2.504,213  milioni  di  euro  per
l'anno 2018, a 449,561 milioni di euro per  l'anno  2019,  a  233,289
milioni di euro per l'anno 2020, a 90,701 milioni di euro per  l'anno
2021, a 90,376 milioni di euro per l'anno 2022, a 91,103  milioni  di
euro per l'anno 2023, a 91,858 milioni di euro  per  l'anno  2024,  a
90,612 milioni di euro per l'anno 2025, a 90,376 milioni di euro  per
gli anni 2026 e 2027 e a 1,487 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto; 
    f) quanto a 334 milioni di euro  mediante  versamento,  nell'anno
2018, all'entrata del bilancio dello Stato delle  somme  iscritte  in
conto residui  sul  capitolo  7400  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dello sviluppo economico ai sensi  dell'articolo  1,  comma
6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191; 
    g) quanto a 200 milioni di euro  mediante  versamento,  nell'anno
2018, all'entrata del  bilancio  dello  Stato  delle  somme  iscritte
nell'anno 2017 in conto competenza sul capitolo 7400 dello  stato  di
previsione  del  Ministero  dello   sviluppo   economico   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre  2015,  n.
191; 
    h) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,75 milioni di
euro per l'anno 2021, a 3,1 milioni di euro per l'anno  2022,  a  2,4
milioni di euro per l'anno 2023, a 8,4 milioni  di  euro  per  l'anno
2024, a 2,83 milioni di euro per l'anno 2025, a 4,9 milioni  di  euro
per l'anno 2026, a 7,2 milioni di euro per l'anno 2027, a 3,9 milioni
di euro per l'anno 2028, a 3,3 milioni di euro per l'anno 2029, a 3,2
milioni di euro per l'anno 2030 e a 3,1 milioni di euro  a  decorrere
dall'anno 2031,  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    i) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2017,  in  termini  di
fabbisogno, mediante corrispondente versamento  delle  somme  gestite
presso  il  sistema  bancario  dalla  Cassa  Servizi   Energetici   e
Ambientali  sul  conto  corrente  di  tesoreria   centrale   di   cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto legge  9  giugno  2016,  n.  98,
convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2016,  n.  151  da
detenere sul predetto conto sino al termine dell'esercizio. 
  6. All'articolo 1, comma 634, della legge 11 dicembre 2016, n.  232
dopo le parole: «si provvede mediante»  sono  inserite  le  seguenti:
«l'eventuale  maggior  gettito,  rispetto  a  quello   previsto   per
l'esercizio 2017, derivante dalla definizione agevolata  dei  carichi
affidati agli agenti della riscossione dall'anno 2000 all'anno  2016,
di cui all'articolo 6 del decreto-legge  22  ottobre  2016,  n.  193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225 e
dalla definizione agevolata delle  controversie  tributarie,  di  cui
all'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ovvero la». 
  7. Con riferimento alle risorse derivanti dai proventi  delle  aste
delle quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 19  del  decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30, utilizzate quanto a 30  milioni  di
euro a copertura degli oneri  derivanti  dall'articolo  18  a  valere
sulla quota destinata al Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare e quanto a 30 milioni  di  euro  ai  sensi  del
comma 5, lettera c)  del  presente  articolo  a  valere  sulla  quota
destinata al Ministero dello sviluppo economico, i decreti di cui  al
comma 3 dell'articolo 19 del citato decreto  legislativo  n.  30  del
2013 dispongono negli esercizi successivi gli opportuni conguagli, al
fine di assicurare complessivamente  il  rispetto  delle  proporzioni
indicate nel predetto articolo 19 e del  vincolo  di  destinazione  a
investimenti  con  finalita'  ambientali  derivante  dalla  direttiva
2009/29/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  23  aprile
2009. 
  8. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio. Ove necessario,  previa  richiesta  dell'amministrazione
competente, il Ministero dell'economia e delle finanze puo'  disporre
il ricorso ad anticipazioni di  tesoreria,  la  cui  regolarizzazione
avviene tempestivamente con l'emissione di ordini  di  pagamento  sui
pertinenti capitoli di spesa.