Art. 20 
 
            Disposizioni generali per la tutela dei terzi 
 
  1. All'articolo 52 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: 
      «a) che il proposto  non  disponga  di  altri  beni  sui  quali
esercitare la garanzia patrimoniale  idonea  al  soddisfacimento  del
credito, salvo che per i crediti  assistiti  da  cause  legittime  di
prelazione su beni sequestrati; 
    b) che il credito non sia strumentale all'attivita' illecita o  a
quella che ne costituisce il frutto o il  reimpiego,  sempre  che  il
creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento;»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo  le
disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e  59  e  concorrono  al
riparto sul valore dei beni o dei  compendi  aziendali  ai  quali  si
riferiscono in base alle risultanze della  contabilita'  separata  di
cui all'articolo 37, comma 5»; 
    c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Il decreto con cui sia stata rigettata  definitivamente  la
domanda di ammissione del credito, presentata ai sensi  dell'articolo
58, comma 2, in ragione del mancato riconoscimento della  buona  fede
nella concessione del credito, proposta da soggetto  sottoposto  alla
vigilanza della Banca d'Italia, e' comunicato a quest'ultima ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.  231,  e
successive modificazioni»; 
    d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. La confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei
contratti aventi ad oggetto un diritto personale di  godimento  o  un
diritto reale di garanzia, nonche' l'estinzione dei diritti reali  di
godimento sui beni stessi». 
  2. L'articolo 53 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,
e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 53. (Limite della garanzia patrimoniale). - 1. I crediti  per
titolo anteriore al sequestro, verificati ai sensi delle disposizioni
di cui al capo II, sono soddisfatti dallo Stato nel limite del 60 per
cento del valore dei beni sequestrati o  confiscati,  risultante  dal
valore di stima o dalla  minor  somma  eventualmente  ricavata  dalla
vendita degli stessi,  al  netto  delle  spese  del  procedimento  di
confisca nonche' di amministrazione dei beni sequestrati e di  quelle
sostenute nel procedimento di cui agli articoli da 57 a 61». 
  3. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.
159, e' inserito il seguente: 
  «Art. 54-bis. (Pagamento di debiti anteriori al  sequestro).  -  1.
L'amministratore giudiziario puo' chiedere  al  giudice  delegato  di
essere autorizzato  al  pagamento,  anche  parziale  o  rateale,  dei
crediti per prestazioni di beni o  servizi,  sorti  anteriormente  al
provvedimento di sequestro, nei casi in cui  tali  prestazioni  siano
collegate a  rapporti  commerciali  essenziali  per  la  prosecuzione
dell'attivita'. 
  2. Nel programma di prosecuzione o ripresa  dell'attivita'  di  cui
all'articolo  41,  il  tribunale  puo'  autorizzare  l'amministratore
giudiziario a rinegoziare le esposizioni debitorie dell'impresa  e  a
provvedere ai conseguenti pagamenti». 
  4. I commi 2  e  3  dell'articolo  55  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, sono sostituiti dai seguenti: 
  «2. Le procedure esecutive gia' pendenti  sono  sospese  sino  alla
conclusione del procedimento di prevenzione. Le  procedure  esecutive
si estinguono  in  relazione  ai  beni  per  i  quali  interviene  un
provvedimento definitivo di confisca. In  caso  di  dissequestro,  la
procedura esecutiva deve essere iniziata o riassunta entro il termine
di un anno dall'irrevocabilita' del provvedimento che ha disposto  la
restituzione del bene. 
  3. Se il sequestro riguarda  beni  oggetto  di  domande  giudiziali
precedentemente  trascritte,  aventi  ad  oggetto   il   diritto   di
proprieta' ovvero  diritti  reali  o  personali  di  godimento  o  di
garanzia sul bene, il terzo, che sia parte del giudizio, e'  chiamato
ad  intervenire  nel  procedimento  di  prevenzione  ai  sensi  degli
articoli 23 e 57; il giudizio civile e' sospeso sino alla conclusione
del procedimento di prevenzione». 
  5. All'articolo 56 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Se  al  momento  dell'esecuzione  del  sequestro  un  contratto
relativo  all'azienda  sequestrata  o  stipulato  dal   proposto   in
relazione al bene in stato di sequestro deve essere  in  tutto  o  in
parte ancora eseguito, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino
a quando  l'amministratore  giudiziario,  previa  autorizzazione  del
giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in  luogo  del
proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il
contratto, salvo che,  nei  contratti  ad  effetti  reali,  sia  gia'
avvenuto   il   trasferimento   del   diritto.    La    dichiarazione
dell'amministratore giudiziario deve essere resa nei termini e  nelle
forme di cui all'articolo 41, commi 1-bis e 1-ter, e, in  ogni  caso,
entro sei mesi dall'immissione nel possesso»; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. La risoluzione del contratto  in  forza  di  provvedimento  del
giudice delegato fa salvo il diritto al risarcimento  del  danno  nei
soli confronti del proposto e il contraente ha diritto di far  valere
nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento secondo  le
disposizioni previste al capo II del presente titolo». 
 
          Note all'art. 20: 
              - Si riporta il testo degli articoli 52, 55  e  56  del
          citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 52. (Diritti dei terzi). -  1.  La  confisca  non
          pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano  da
          atti aventi data certa anteriore al  sequestro,  nonche'  i
          diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore  al
          sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni: 
                a) che il proposto non disponga  di  altri  beni  sui
          quali  esercitare  la  garanzia  patrimoniale   idonea   al
          soddisfacimento  del  credito,  salvo  che  per  i  crediti
          assistiti  da  cause  legittime  di  prelazione   su   beni
          sequestrati; 
                b) che il credito non sia  strumentale  all'attivita'
          illecita o a quella che  ne  costituisce  il  frutto  o  il
          reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e
          l'inconsapevole affidamento; 
                c)  nel  caso  di  promessa   di   pagamento   o   di
          ricognizione  di  debito,  che  sia  provato  il   rapporto
          fondamentale; 
                d) nel caso di titoli di credito,  che  il  portatore
          provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il
          possesso. 
              2. I crediti di cui al comma 1 devono essere  accertati
          secondo le disposizioni contenute negli articoli 57,  58  e
          59 e concorrono al  riparto  sul  valore  dei  beni  o  dei
          compendi aziendali ai quali si  riferiscono  in  base  alle
          risultanze della contabilita' separata di cui  all'articolo
          37, comma 5. 
              2-bis.  Gli  interessi  convenzionali,  moratori  e   a
          qualunque altro titolo dovuti sui crediti di cui al comma 1
          sono riconosciuti, nel loro complesso, nella misura massima
          comunque non superiore  al  tasso  calcolato  e  pubblicato
          dalla Banca d'Italia sulla base di un paniere composto  dai
          buoni   del   tesoro   poliennali   quotati   sul   mercato
          obbligazionario telematico (RENDISTATO). 
              3. Nella valutazione della  buona  fede,  il  tribunale
          tiene conto delle  condizioni  delle  parti,  dei  rapporti
          personali e patrimoniali  tra  le  stesse  e  del  tipo  di
          attivita' svolta dal creditore, anche  con  riferimento  al
          ramo di attivita', alla sussistenza di particolari obblighi
          di diligenza nella fase precontrattuale nonche', in caso di
          enti, alle dimensioni degli stessi. 
              3-bis.  Il  decreto  con  cui   sia   stata   rigettata
          definitivamente  la  domanda  di  ammissione  del  credito,
          presentata ai sensi dell'articolo 58, comma 2,  in  ragione
          del  mancato  riconoscimento   della   buona   fede   nella
          concessione del credito, proposta  da  soggetto  sottoposto
          alla  vigilanza  della  Banca  d'Italia,  e'  comunicato  a
          quest'ultima  ai  sensi   dell'articolo   9   del   decreto
          legislativo  21  novembre  2007,  n.  231,   e   successive
          modificazioni. 
              4. La confisca  definitiva  di  un  bene  determina  lo
          scioglimento dei contratti aventi  ad  oggetto  un  diritto
          personale di godimento o  un  diritto  reale  di  garanzia,
          nonche' l'estinzione dei diritti  reali  di  godimento  sui
          beni stessi. 
              5. Ai titolari dei diritti di cui a l comma  4,  spetta
          in prededuzione un equo indennizzo commisurato alla  durata
          residua del contratto o alla durata del diritto  reale.  Se
          il diritto reale si estingue con la morte del titolare,  la
          durata residua del diritto e' calcolata alla stregua  della
          durata media della vita determinata sulla base di parametri
          statistici. Le modalita' di  calcolo  dell'indennizzo  sono
          stabilite   con   decreto   da   emanarsi   dal    Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  e  del   Ministro   della
          giustizia entro centoottanta giorni dall'entrata in  vigore
          del presente decreto. 
              6. Se sono confiscati  beni  di  cui  viene  dichiarata
          l'intestazione o il trasferimento fittizio, i creditori del
          proposto sono preferiti ai creditori chirografari in  buona
          fede dell'intestatario fittizio,  se  il  loro  credito  e'
          anteriore all'atto di intestazione fittizia. 
              7. In caso di confisca di beni in comunione, se il bene
          e' indivisibile, ai partecipanti in buona fede e'  concesso
          diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata
          al valore di mercato, salvo che  sussista  la  possibilita'
          che il  bene,  in  ragione  del  livello  di  infiltrazione
          criminale, possa tornare anche per interposta persona nella
          disponibilita' del sottoposto, di taluna delle associazioni
          di cui all'articolo 416-bis c.p., o dei suoi  appartenenti.
          Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48,  comma
          5, sesto e settimo periodo. 
              8. Se i soggetti di cui al comma 7  non  esercitano  il
          diritto  di  prelazione  o  non  si  possa  procedere  alla
          vendita, il  bene  puo'  essere  acquisito  per  intero  al
          patrimonio dello Stato al fine di  soddisfare  un  concreto
          interesse pubblico e  i  partecipanti  hanno  diritto  alla
          corresponsione di una somma equivalente al  valore  attuale
          della  propria  quota  di  proprieta',  nell'ambito   delle
          risorse disponibili a legislazione vigente. 
              9. Per i beni appartenenti  al  demanio  culturale,  ai
          sensi degli articoli 53 e seguenti del decreto  legislativo
          22 gennaio 2004, n. 42, la vendita non puo' essere disposta
          senza previa autorizzazione del Ministero per i beni  e  le
          attivita' culturali.». 
              «Art. 55.  (Azioni  esecutive).  -  1.  A  seguito  del
          sequestro non possono essere iniziate o  proseguite  azioni
          esecutive. I beni gia' oggetto di esecuzione sono presi  in
          consegna dall'amministratore giudiziario. 
              2. Le procedure esecutive gia'  pendenti  sono  sospese
          sino alla conclusione del procedimento di  prevenzione.  Le
          procedure esecutive si estinguono in relazione ai beni  per
          i quali interviene un provvedimento definitivo di confisca.
          In caso di dissequestro, la procedura esecutiva deve essere
          iniziata  o  riassunta  entro  il  termine   di   un   anno
          dall'irrevocabilita' del provvedimento che ha  disposto  la
          restituzione del bene. 
              3. Se il sequestro riguarda  beni  oggetto  di  domande
          giudiziali precedentemente trascritte, aventi ad oggetto il
          diritto di proprieta' ovvero diritti reali o  personali  di
          godimento o di garanzia sul bene, il terzo, che  sia  parte
          del giudizio, e' chiamato ad intervenire  nel  procedimento
          di prevenzione ai sensi degli articoli 23 e 57; il giudizio
          civile e' sospeso sino alla conclusione del procedimento di
          prevenzione. 
              4. In caso di revoca definitiva del sequestro  o  della
          confisca per motivi diversi dalla  pretesa  originariamente
          fatta  valere  in  sede  civile  dal  terzo   chiamato   ad
          intervenire, il giudizio civile deve essere riassunto entro
          un anno dalla revoca.». 
              «Art. 56. (Rapporti  pendenti).  -  1.  Se  al  momento
          dell'esecuzione  del  sequestro   un   contratto   relativo
          all'azienda  sequestrata  o  stipulato  dal   proposto   in
          relazione al bene in stato  di  sequestro  deve  essere  in
          tutto  o  in  parte  ancora  eseguito,   l'esecuzione   del
          contratto rimane sospesa  fino  a  quando  l'amministratore
          giudiziario, previa autorizzazione  del  giudice  delegato,
          dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto,
          assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il
          contratto, salvo che, nei contratti ad effetti  reali,  sia
          gia'   avvenuto   il   trasferimento   del   diritto.    La
          dichiarazione dell'amministratore giudiziario  deve  essere
          resa nei termini e nelle  forme  di  cui  all'articolo  41,
          commi 1-bis e 1-ter,  e,  in  ogni  caso,  entro  sei  mesi
          dall'immissione nel possesso. 
              2. Il contraente puo' mettere in mora  l'amministratore
          giudiziario, facendosi assegnare dal  giudice  delegato  un
          termine non superiore a sessanta giorni, decorso  il  quale
          il contratto si intende risolto. 
              3. Se dalla sospensione di cui al comma 1 puo' derivare
          un danno grave al bene o all'azienda, il  giudice  delegato
          autorizza,  entro   trenta   giorni   dall'esecuzione   del
          sequestro, la provvisoria esecuzione dei rapporti pendenti.
          L'autorizzazione   perde   efficacia   a   seguito    della
          dichiarazione prevista dal comma 1. 
              4.  La  risoluzione   del   contratto   in   forza   di
          provvedimento del giudice delegato fa salvo il  diritto  al
          risarcimento del danno nei soli confronti del proposto e il
          contraente ha diritto di far valere nel passivo il  credito
          conseguente al mancato adempimento secondo le  disposizioni
          previste al capo II del presente titolo. 
              5. In caso di scioglimento del contratto preliminare di
          vendita  immobiliare,  trascritto  ai  sensi  dell'articolo
          2645-bis del codice civile, l'acquirente ha diritto di  far
          valere il proprio credito secondo le disposizioni del  capo
          II del presente  titolo  e  gode  del  privilegio  previsto
          nell'articolo 2775-bis del codice civile a  condizione  che
          gli effetti della trascrizione  del  contratto  preliminare
          non siano cessati anteriormente alla data del sequestro. Al
          promissario acquirente non e' dovuto alcun  risarcimento  o
          indennizzo.».