Art. 20 Collaudo e verifica di conformita' 1. L'esecuzione dei contratti e' soggetta a collaudo o verifica di conformita' della regolare esecuzione: a) per i contratti di importo pari o superiore a un milione di euro, e' svolta da una commissione composta da tre dipendenti della Sede estera o di altre amministrazioni pubbliche presenti nel Paese in possesso di idonea professionalita' e che non abbiano svolto altre attivita' nell'ambito del contratto oggetto di verifica; b) per i contratti di servizi e forniture di importo inferiore a un milione di euro e pari o superiore alle soglie previste dalle direttive europee e' svolta da un dipendente della sede estera o di altre amministrazioni pubbliche presenti nel Paese in possesso di idonea professionalita' e che non abbia svolto altre attivita' nell'ambito del contratto oggetto di verifica; c) per i contratti di lavori non inclusi nella lettera a), e' svolta dal direttore dei lavori; d) per i contratti di servizi e forniture non inclusi nelle lettere a) e b), e' svolta dal responsabile unico del procedimento. 2. Per i contratti di lavori il collaudo comprende, se necessario, anche il collaudo statico. 3. Se nella sede estera o in altre amministrazioni pubbliche presenti nel Paese non sono in servizio dipendenti in possesso di idonea professionalita', il collaudo o la verifica di conformita' sono svolte da professionisti individuati, nel rispetto del presente regolamento, tra soggetti esterni anche locali in possesso delle specifiche competenze richieste e di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali. 4. Si osservano i termini di cui all'articolo 102, comma 3, del codice.
Note all'art. 20: - Il testo dell'articolo 102, comma 3, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e' il seguente: «Art. 102 (Collaudo e verifica di conformita').- (Omissis). 3. Il collaudo finale o la verifica di conformita' deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessita' dell'opera o delle prestazioni da collaudare, per i quali il termine puo' essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformita' ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorche' l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.».