Art. 20 Tempi e modalita' di realizzazione degli investimenti ammessi 1. I soggetti beneficiari e richiedenti comunicano ad INVITALIA l'avvenuto inizio dei lavori, specificandone la data e allegando copia del verbale di consegna lavori o della denuncia di inizio attivita'. 2. I lavori di realizzazione dell'intervento sono avviati entro 12 mesi dal provvedimento di ammissione al beneficio e terminano entro e non oltre i successivi 36 mesi, salvo richiesta di proroga motivata ed accordata da INVITALIA. A tal fine, fa fede la dichiarazione di fine lavori rilasciata dal direttore dei lavori. 3. L'istanza di proroga dei termini di cui al comma 2, che comunque non puo' essere superiore a ulteriori 180 giorni solari, debitamente sottoscritta e motivata dal soggetto beneficiario, nonche' corredata, ove gia' esistenti, dai precedenti stati di avanzamento, nel caso di proroga del termine di fine lavori, e' trasmessa ad INVITALIA entro e non oltre l'originario termine di fine lavori. 4. INVITALIA, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di proroga di cui al comma 2, comunica al soggetto richiedente o al soggetto beneficiario, l'esito della valutazione.