(Allegato-art. 19)
                              Art. 19. 
 
 
                             Turnazioni 
 
    1.  Le  amministrazioni,  in  relazione  alle  proprie   esigenze
organizzative e funzionali, possono istituire  turni  giornalieri  di
lavoro. Il turno consiste in una effettiva rotazione del personale in
prestabilite articolazioni orarie. A tale  tipologia  si  fa  ricorso
quando le altre tipologie di lavoro ordinario non siano sufficienti a
coprire le esigenze di servizio. 
    2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione  devono  essere
articolate nell'arco di un mese in modo da attuare una  distribuzione
equilibrata  ed  avvicendata   dei   turni   effettuati   in   orario
antimeridiano, pomeridiano e, se  previsto,  notturno,  in  relazione
all'articolazione adottata dall'amministrazione. 
    3. Per l'adozione dell'orario di lavoro su  turni  devono  essere
osservati i seguenti criteri: 
      a) si considera in turno il  personale  che  si  avvicenda  nel
medesimo posto di lavoro, in modo da  coprire  a  rotazione  l'intera
durata del servizio; 
      b) la ripartizione del personale nei vari turni  deve  avvenire
sulla base delle professionalita' necessarie in ciascun turno; 
      c) l'adozione dei  turni  puo'  anche  prevedere  una  parziale
sovrapposizione tra il  personale  subentrante  e  quello  del  turno
precedente, con durata limitata alle  esigenze  dello  scambio  delle
consegne; 
      e) all'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere  garantito
un periodo di riposo di almeno 11 ore consecutive; 
      f) i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono  essere
attuati in strutture operative che prevedano un  orario  di  servizio
giornaliero di almeno 10 ore. 
      g)  per  turno  notturno  si  intende  il  periodo   lavorativo
ricompreso dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo;  per  turno
notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso  tra
le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle
ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo. 
    4. Fatte salve eventuali esigenze eccezionali o quelle  dovute  a
eventi  o  calamita'  naturali,  il   numero   dei   turni   notturni
effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non puo' essere
superiore a 10. Il numero dei turni festivi effettuabili nell'anno da
ciascun dipendente non puo' essere superiore ad un terzo  dei  giorni
festivi dell'anno. Per il personale di  custodia  del  Ministero  dei
beni culturali tale ultimo limite puo' essere elevato alla meta'  dei
giorni festivi dell'anno, prevedendo apposite maggiorazioni, ai sensi
del comma 7, rispetto alle ordinarie indennita' di turno. 
    5. Al fine di compensare interamente il disagio  derivante  dalla
particolare  articolazione  dell'orario  di  lavoro,   al   personale
turnista e' corrisposta una indennita', i cui valori  sono  stabiliti
come segue: 
      a) turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e  le
22,00): maggiorazione  oraria  del  10%  della  retribuzione  di  cui
all'art. 70, comma 2, lettera a); 
      b) turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della
retribuzione di cui all'art. 70, comma 2, lettera a); 
      c) turno festivo-notturno: maggiorazione oraria del  50%  della
retribuzione di cui all'art. 70, comma 2, lettera a); 
      d)  turno  festivo  infrasettimanale:  ulteriore  maggiorazione
oraria del 10% rispetto a quanto previsto alle lettere b) e c). 
    6. L'indennita' di cui al comma 5,  e'  corrisposta  per  i  soli
periodi di effettiva prestazione in turno. 
    7. Le maggiorazioni orarie di cui al comma 5,  nonche'  i  limiti
dei turni di cui al comma 4, sono elevabili in sede di contrattazione
integrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 6, lettere  h)  e  i).  Fino
alla definizione, in sede di contrattazione integrativa, della  nuova
disciplina in materia, continuano ad applicarsi le discipline in atto
definite sulla base dei precedenti CCNL dei comparti di provenienza. 
    8. Le indennita', di cui ai commi  5  e  7,  sono  corrisposte  a
carico delle risorse di cui all'art. 77. 
    9. Il personale che si trovi in particolari situazioni  personali
e familiari, di cui all'art. 26, comma 4, puo', a  richiesta,  essere
escluso dalla effettuazione di turni notturni, anche in  relazione  a
quanto previsto dall'art. 53, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
151/2001. Sono comunque escluse le donne dall'inizio dello  stato  di
gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita  del
bambino.