Art. 20 
 
 
                Prodotti non destinati al consumatore 
 
  1. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 8, del
regolamento, i  prodotti  alimentari  destinati  all'industria,  agli
utilizzatori commerciali intermedi ed agli artigiani per i  loro  usi
professionali ovvero per essere sottoposti ad  ulteriori  lavorazioni
nonche' i semilavorati non destinati al consumatore devono  riportare
le menzioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c) ed e),
del regolamento, con le medesime modalita' e deroghe previste  per  i
prodotti preimballati, il nome o la  ragione  sociale  o  il  marchio
depositato   e   l'indirizzo   dell'operatore   alimentare,   nonche'
l'indicazione del lotto di  appartenenza,  di  cui  all'articolo  17,
quando obbligatoria. 
  2. Le indicazioni di  cui  al  comma  1  possono  essere  riportate
sull'imballaggio o  sul  recipiente  o  sulla  confezione  o  su  una
etichetta appostavi o sui documenti commerciali, anche  in  modalita'
telematica, purche' agli stessi riferiti.