Art. 20 
 
                Verifica del rispetto degli obblighi 
                 dell'esecutore e del subappaltatore 
 
  1. Con riferimento alle  prestazioni  affidate  in  subappalto,  il
direttore dell'esecuzione svolge le seguenti funzioni: 
    a) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione  del  contratto
delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonche' dei subcontraenti,
che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono  stati  comunicati
alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo  105,  comma  2,  del
codice; 
    b) controlla che i  subappaltatori  e  i  subcontraenti  svolgano
effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto
della normativa vigente e del contratto stipulato; 
    c) registra le  contestazioni  dell'esecutore  sulla  regolarita'
delle prestazioni  eseguite  dal  subappaltatore  e,  ai  fini  della
sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina  la  misura  della
quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione; 
    d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro  ore,
alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte  dell'esecutore,
delle disposizioni di cui all'articolo 105 del codice. 
  2. In  caso  di  ricorso  all'istituto  dell'avvalimento  da  parte
dell'esecutore, il direttore dell'esecuzione coadiuva  il  RUP  nello
svolgimento delle attivita' di verifica dei  requisiti  di  capacita'
tecnica ai sensi dell'articolo 89, comma 9, del codice. 
 
          Note all'art. 20: 
              - Per il testo degli articoli 105 e 89,  comma  9,  del
          citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si vedano
          le note all'articolo 7.