Art. 20 Disposizioni transitorie e finali 1. Al fine di assicurare la continuita' dell'azione amministrativa, il Direttore dell'Agenzia pro tempore alla data di entrata in vigore del presente decreto resta in carica fino alla scadenza del suo mandato. 2. Il Direttore dell'Agenzia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, propone lo statuto dell'Agenzia. 3. Con decreto del Ministro sono definite le modalita' per il completamento della realizzazione del sistema informativo nazionale unico di cui all'articolo 15 ed il conseguente sviluppo di apposite funzionalita' di identificazione digitale e di archiviazione elettronica. Sino all'adozione del suddetto decreto alla documentazione elettronica necessaria per la costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale e per la presentazione delle dichiarazioni e delle domande da parte dell'agricoltore puo' essere associata la corrispondente documentazione cartacea. 4. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, rimane in vigore il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 7 maggio 2008. 5. Qualora la normativa vigente faccia riferimento a disposizioni abrogate dall'articolo 21, e fuori dai casi di abrogazione per incompatibilita', il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.