Art. 20 
 
                        Ricostruzione privata 
 
  1. Ai  fini  del  riconoscimento  dei  contributi  nell'ambito  dei
territori di cui all'articolo 17, con  gli  atti  adottati  ai  sensi
dell'articolo 18, comma 2, il Commissario  straordinario  provvede  a
individuare i contenuti del processo di  ricostruzione  e  ripristino
del  patrimonio  danneggiato  stabilendo  le  priorita'  sulla   base
dell'entita' del danno subito a seguito della ricognizione effettuata
ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c). 
  2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18,  comma  2,
in coerenza con i criteri stabiliti nel presente Capo, sulla base dei
danni effettivamente verificatisi, i  contributi,  fino  al  100  per
cento delle spese  occorrenti,  sono  erogati  per  far  fronte  alle
seguenti tipologie di intervento  e  danno  conseguenti  agli  eventi
sismici, nei Comuni di cui all'articolo 17: 
    a) riparazione,  ripristino,  ricostruzione,  delocalizzazione  e
trasformazione urbana degli immobili di edilizia abitativa e  ad  uso
produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle  infrastrutture,
dotazioni  territoriali  e   attrezzature   pubbliche   distrutti   o
danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito; 
    b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle  attivita'
produttive,   industriali,   agricole,   zootecniche,    commerciali,
artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle  relative
agli  enti   non   commerciali,   ai   soggetti   pubblici   e   alle
organizzazioni,  fondazioni  o  associazioni   con   esclusivo   fine
solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i  servizi  sociali,
socio-sanitari  e   sanitari,   previa   presentazione   di   perizia
asseverata; 
    c) danni alle strutture private  adibite  ad  attivita'  sociali,
socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive  e
religiose; 
    d) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico; 
    e) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali  sgomberati
dalle  competenti  autorita',  per   l'autonoma   sistemazione,   per
traslochi, depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei. 
  3. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si  applicano  nei
limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento  (UE)
generale di esenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014, in  particolare
dall'articolo 50. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo  si
provvede nel limite  delle  risorse  disponibili  sulla  contabilita'
speciale di cui all'articolo 19.