Art. 20 
 
               Disposizioni particolari e transitorie 
 
  1.  Fatta  salva  la  possibilita'  di  accreditarsi  al  SIAN  per
l'utilizzo  del  registro  telematico,  per  i  detentori   esonerati
dall'obbligo della tenuta del registro telematico, ai sensi dell'art.
58, comma 2 della legge, le  informazioni  utili  per  l'applicazione
delle  disposizioni  di  cui  al  presente  decreto  sono   acquisite
dall'organismo di controllo attraverso la dichiarazione di  giacenza,
la dichiarazione di produzione, la documentazione di  accompagnamento
dei prodotti vitivinicoli e altra documentazione giustificativa. 
  2. Gli obblighi relativi alla presentazione, tramite  l'inserimento
nel   registro   telematico,   delle   richieste,   dichiarazioni   e
attestazioni di cui al presente  decreto,  nei  tempi  ivi  previsti,
possono  essere  assolti  dal  detentore  mediante  la   trasmissione
all'organismo di controllo  della  predetta  documentazione,  nonche'
delle informazioni utili per la verifica del carico e dello  scarico,
del documento di accompagnamento,  della  comunicazione  di  avvenuto
imbottigliamento delle relative partite. Restano comunque  fermi  gli
obblighi di aggiornamento del registro telematico nei termini di  cui
al decreto 20 marzo 2015, n. 293. 
  3. Entro un anno dall'entrata in vigore  del  presente  decreto  il
Ministero   effettua   la   verifica    sull'implementazione    delle
disposizioni dello  stesso  decreto  e,  se  del  caso,  con  decreto
ministeriale, sentita la Conferenza Stato-Regioni, adotta  le  misure
atte a migliorare la funzionalita' e l'efficienza del  sistema  degli
esami analitici e/o organolettici dei vini DOP e IGP posto in essere.
Da detta verifica e relativo provvedimento ministeriale sono  escluse
le  disposizioni  relative  al  finanziamento  della  commissione  di
appello di cui all'art. 16.