Art. 20 Disposizioni particolari e transitorie 1. Fatta salva la possibilita' di accreditarsi al SIAN per l'utilizzo del registro telematico, per i detentori esonerati dall'obbligo della tenuta del registro telematico, ai sensi dell'art. 58, comma 2 della legge, le informazioni utili per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto sono acquisite dall'organismo di controllo attraverso la dichiarazione di giacenza, la dichiarazione di produzione, la documentazione di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli e altra documentazione giustificativa. 2. Gli obblighi relativi alla presentazione, tramite l'inserimento nel registro telematico, delle richieste, dichiarazioni e attestazioni di cui al presente decreto, nei tempi ivi previsti, possono essere assolti dal detentore mediante la trasmissione all'organismo di controllo della predetta documentazione, nonche' delle informazioni utili per la verifica del carico e dello scarico, del documento di accompagnamento, della comunicazione di avvenuto imbottigliamento delle relative partite. Restano comunque fermi gli obblighi di aggiornamento del registro telematico nei termini di cui al decreto 20 marzo 2015, n. 293. 3. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministero effettua la verifica sull'implementazione delle disposizioni dello stesso decreto e, se del caso, con decreto ministeriale, sentita la Conferenza Stato-Regioni, adotta le misure atte a migliorare la funzionalita' e l'efficienza del sistema degli esami analitici e/o organolettici dei vini DOP e IGP posto in essere. Da detta verifica e relativo provvedimento ministeriale sono escluse le disposizioni relative al finanziamento della commissione di appello di cui all'art. 16.