Art. 20. Istruttoria preliminare ed eventuale procedimento amministrativo 1. Fermi restando i casi in cui la segnalazione e' archiviata ai sensi dell'art. 19, comma 5, il dipartimento, servizio o altra unita' organizzativa puo' avviare un'istruttoria preliminare. 2. Nel corso dell'eventuale procedimento amministrativo si osservano le disposizioni per i reclami di cui agli articoli da 9 a 18, anche per quanto riguarda l'informativa al Collegio ai sensi dell'art. 36, e al segnalante puo' essere fornito un riscontro.