Art. 20 Garanzia cartolarizzazione sofferenze 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, per ventiquattro mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia dello Stato di cui al presente Capo, e' autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passivita' emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all'art. 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, a fronte della cessione da parte di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominati «societa' cedenti», aventi sede legale in Italia, di crediti pecuniari, compresi i crediti derivanti da contratti di leasing, classificati come sofferenze, nel rispetto dei criteri e delle condizioni indicati nel Capo II del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016 n. 49, come modificato dal presente decreto. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo', con proprio decreto, prorogare il periodo di cui al comma 1 per ulteriori dodici mesi, previa approvazione da parte della Commissione europea. 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea di cui al comma 1, incarica, anche avvalendosi (( della societa' di cui all'art. 13, comma 1, )) del decreto-legge n. 18 del 2016, uno o piu' soggetti qualificati indipendenti, indicati dalla Commissione europea, per il monitoraggio della conformita' del rilascio della garanzia a quanto previsto (( nel capo II del decreto-legge n. 18 del 2016, come modificato dal presente decreto, e nella decisione della Commissione europea di cui al comma 1 )). Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo complessivo di euro 150.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022, (( a valere sulle risorse di cui all'art. 23 )).
Riferimenti normativi - Si riporta il testo vigente dell'art. 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti): "Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni. 1. La presente legge si applica alle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralita' di crediti, quando ricorrono i seguenti requisiti: a) il cessionario sia una societa' prevista dall'art. 3; b) le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla societa' cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra societa', per finanziare l'acquisto di tali crediti, nonche' al pagamento dei costi dell'operazione. 1-bis. La presente legge si applica altresi' alle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione o l'acquisto di obbligazioni e titoli similari ovvero cambiali finanziarie, esclusi comunque titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili, da parte della societa' di cartolarizzazione. Nel caso di operazioni realizzate mediante sottoscrizione o acquisto di titoli, i richiami ai debitori ceduti si intendono riferiti alla societa' emittente i titoli. Nel caso in cui i titoli emessi dalla societa' di cartolarizzazione siano destinati a investitori qualificati ai sensi dell'art. 100 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i titoli di debito destinati ad essere sottoscritti da una societa' di cartolarizzazione possono essere emessi anche in deroga all'art. 2483, secondo comma, del codice civile e il requisito della quotazione previsto dall'art. 2412 del medesimo codice si considera soddisfatto rispetto alle obbligazioni anche in caso di quotazione dei soli titoli emessi dalla societa' di cartolarizzazione. 1-ter. Le societa' di cartolarizzazione di cui all'art. 3 possono, anche contestualmente e in aggiunta alle operazioni realizzate con le modalita' di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo, concedere finanziamenti nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle imprese che presentino un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro, nel rispetto delle seguenti condizioni: a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, i quali possono svolgere altresi' i compiti indicati all'art. 2, comma 3, lettera c); b) i titoli emessi dalle stesse per finanziare l'erogazione dei finanziamenti siano destinati ad investitori qualificati come definiti ai sensi dell'art. 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; c) la banca o l'intermediario finanziario di cui alla lettera a) trattenga un significativo interesse economico nell'operazione, nel rispetto delle modalita' stabilite dalle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia. 2. Nella presente legge si intende per «testo unico bancario» il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.". - Il testo dell'art. 106 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e' riportato nelle Note all'art. 5. - Il Capo II (Garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS)) del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49 (Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio) comprende gli articoli da 3 a 13-bis ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2016, n. 37. - Si riporta il testo vigente dell'art. 13 del citato decreto-legge n. 18 del 2016: "Art. 13. Norme di attuazione 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' avvalersi, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di una societa' a capitale interamente pubblico per la gestione dell'intervento. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere dettate le disposizioni di attuazione del presente Capo.".