Art. 20 
 
                Modifiche alla misura Nuova Sabatini 
 
  1. All'articolo  2,  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  (( 0a) al comma  2,  dopo  le  parole:  «autorizzati  all'esercizio
dell'attivita' di leasing finanziario,» sono  inserite  le  seguenti:
«nonche'  dagli  altri  intermediari  finanziari  iscritti   all'albo
previsto dall'articolo 106, comma 1, del testo unico delle  leggi  in
materia  bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto   legislativo
1°settembre 1993, n. 385, che statutariamente operano  nei  confronti
delle piccole e medie imprese,»; )) 
    a) al comma 3, le parole «2 milioni di euro» sono sostituitedalle
parole «4 milioni di euro»; 
    b)  al  comma  4,  dopo  le  parole  «L'erogazione  del  predetto
contributo e' effettuata» sono inserite le seguenti:  «,  sulla  base
delle  dichiarazioni  prodotte   dalle   imprese   in   merito   alla
realizzazione dell'investimento,» e,  dopo  il  secondo  periodo,  e'
aggiunto  il  seguente:  «In  caso  difinanziamento  di  importo  non
superiore a 100.000,00 euro, il contributo viene erogato in  un'unica
soluzione.».