Art. 20 
 
            Trasferimento di offline flat file e registri 
 
  1. L'emittente di identificativi istituisce  offline  flat  file  e
registri in relazione alle informazioni di cui all'art. 14, comma  2,
all'art. 16, comma 2 e all'art. 18, comma 2, e alle note  esplicative
sulle relative strutture. 
  2. Gli offline flat file  non  hanno  dimensioni  superiori  a  due
gigabyte per emittente di identificativi. Ogni  riga  del  flat  file
contiene un solo record con  campi  separati  da  delimitatori  quali
virgole o tabulazioni. 
  3.  L'emittente  di  identificativi  provvede  a  che   una   copia
aggiornata di tutti gli offline flat file, registri e  relative  note
esplicative sia trasmessa per via elettronica tramite  il  router  al
repertorio secondario. 
  4. Le dimensioni massime degli offline flat file di cui al comma 2,
possono essere adattate tenendo conto delle  dimensioni  medie  della
memoria disponibile installata nei dispositivi di verifica utilizzati
per i controlli degli identificativi univoci in modalita'  offline  e
del numero totale di emittenti di identificativi.