Art. 20 Trasferimento di offline flat file e registri 1. L'emittente di identificativi istituisce offline flat file e registri in relazione alle informazioni di cui all'art. 14, comma 2, all'art. 16, comma 2 e all'art. 18, comma 2, e alle note esplicative sulle relative strutture. 2. Gli offline flat file non hanno dimensioni superiori a due gigabyte per emittente di identificativi. Ogni riga del flat file contiene un solo record con campi separati da delimitatori quali virgole o tabulazioni. 3. L'emittente di identificativi provvede a che una copia aggiornata di tutti gli offline flat file, registri e relative note esplicative sia trasmessa per via elettronica tramite il router al repertorio secondario. 4. Le dimensioni massime degli offline flat file di cui al comma 2, possono essere adattate tenendo conto delle dimensioni medie della memoria disponibile installata nei dispositivi di verifica utilizzati per i controlli degli identificativi univoci in modalita' offline e del numero totale di emittenti di identificativi.