Art. 20 Lotteria degli scontrini ((1. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 19, comma 1, lettera a), del presente decreto, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio»; b) al secondo periodo, le parole: «codice fiscale» sono sostituite dalle seguenti: «codice lotteria, individuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, adottato ai sensi del comma 544,»; c) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore puo' segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle entrate. Tali segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell'ambito delle attivita' di analisi del rischio di evasione».))
Riferimenti normativi Il testo cosi' come modificato anche dal presente articolo del comma 540 dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 e' riportato nelle Note all'art. 19.