Art. 20 
 
                      Condivisione degli oneri 
 
  1. Salvo quanto previsto al comma 5, la sottoscrizione delle azioni
dell'Emittente ai sensi dell'articolo 17, comma 3, e' effettuata  dal
Ministro dell'economia e  delle  finanze  dopo  l'applicazione  delle
misure di  ripartizione  degli  oneri  secondo  quanto  previsto  dal
presente articolo, con l'obiettivo di contenere il ricorso  ai  fondi
pubblici. 
  2. Con il decreto indicato dall'articolo 17, comma  2,  si  dispone
l'applicazione delle  misure  di  ripartizione  degli  oneri  secondo
l'ordine di seguito indicato: 
    a) conversione, in tutto o in parte, in azioni ordinarie di nuova
emissione   computabili   nel   capitale   primario   di   classe   1
dell'Emittente aventi le caratteristiche indicate  nell'articolo  18,
degli strumenti di capitale aggiuntivo  di  classe  1  ai  sensi  del
regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26
giugno 2013 (Additional Tier 1), inclusi  gli  strumenti  qualificati
come strumenti di capitale aggiuntivo di  classe  1  ai  sensi  della
clausola  di  grandfathering  del  citato  regolamento   e   relative
disposizioni  di   attuazione,   nonche'   delle   altre   passivita'
dell'Emittente aventi un  grado  di  subordinazione  nella  gerarchia
concorsuale uguale o superiore; 
    b) ove la misura di cui alla  lettera  a)  non  sia  sufficiente,
conversione, in tutto o  in  parte,  in  azioni  ordinarie  di  nuova
emissione   computabili   nel   capitale   primario   di   classe   1
dell'Emittente aventi le caratteristiche indicate  nell'articolo  18,
degli strumenti e prestiti computabili come elementi di classe  2  ai
sensi del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio  n.
575 del 26 giugno 2013 (Tier 2), inclusi gli strumenti e  i  prestiti
qualificati come elementi di classe 2  ai  sensi  della  clausola  di
grandfathering del citato  regolamento  e  relative  disposizioni  di
attuazione, nonche' degli altri strumenti e prestiti aventi lo stesso
grado di subordinazione nella gerarchia concorsuale; 
    c) ove la misura di cui alla  lettera  b)  non  sia  sufficiente,
conversione, in tutto o  in  parte,  in  azioni  ordinarie  di  nuova
emissione   computabili   nel   capitale   primario   di   classe   1
dell'Emittente aventi le caratteristiche indicate  nell'articolo  18,
degli strumenti e dei prestiti,  diversi  da  quelli  indicati  dalle
lettere a)  e  b),  il  cui  diritto  al  rimborso  del  capitale  e'
contrattualmente subordinato al soddisfacimento dei diritti di  tutti
i creditori non subordinati dell'Emittente. 
  3. Le misure di cui al comma 2 sono disposte: 
    a) nei confronti di tutte le passivita' indicate al comma 2,  ove
possibile in base alla legge a esse applicabile, secondo la gerarchia
applicabile in sede concorsuale; 
    b)  in  modo  uniforme  nei  confronti  di  tutti   i   creditori
dell'Emittente che siano titolari di passivita'  assoggettabili  alle
misure del comma 2 in base alla legge loro applicabile e appartenenti
alla  stessa  categoria,  salvo  quanto  previsto  al  comma   5,   e
proporzionalmente  al  valore  nominale  dei   rispettivi   strumenti
finanziari o crediti; 
    c) in  misura  tale  da  assicurare  che  nessun  titolare  degli
strumenti e  prestiti  di  cui  al  comma  2,  riceva,  tenuto  conto
dell'incremento patrimoniale conseguito  dall'Emittente  per  effetto
dell'intervento dello  Stato,  un  trattamento  peggiore  rispetto  a
quello  che  riceverebbe  in  caso  di  liquidazione  dell'Emittente,
assumendo che essa avvenga senza supporto pubblico; 
    d) determinando il numero di azioni  da  attribuire  in  sede  di
conversione sulla  base  della  metodologia  indicata  nell'Allegato,
fermo restando il rispetto di quanto previsto dalle lettere a), b)  e
c); 
    e) a condizione che l'Emittente abbia provveduto a convertire  in
azioni o altri  strumenti  di  capitale  primario  di  classe  1  gli
strumenti finanziari convertibili eventualmente emessi, nel  rispetto
delle  condizioni  previste  dai  relativi  contratti;  a  tal  fine,
l'Emittente presenta  apposita  attestazione  di  aver  provveduto  a
convertire in azioni o altri strumenti di capitale primario di classe
1 gli strumenti finanziari  convertibili  eventualmente  emessi,  nel
rispetto delle condizioni previste dai relativi contratti. 
  4. La condizione di cui al  comma  3,  lettera  c),  e'  verificata
quando, tenuto conto della stima prevista dall'articolo 14, comma  4,
lettera b), il valore delle azioni assegnate in conversione e' almeno
pari a quanto verrebbe corrisposto ai  titolari  degli  strumenti  di
capitale aggiuntivo,  degli  elementi  di  classe  2  e  degli  altri
strumenti e prestiti subordinati di cui al comma 2 nel  caso  in  cui
l'Emittente  venisse  sottoposto  a   liquidazione   alla   data   di
presentazione della richiesta di intervento dello Stato. 
  5. Non si da' luogo, in tutto o in  parte,  all'applicazione  delle
misure previste nel presente articolo quando la  Commissione  europea
con la decisione di cui all'articolo 17, comma 2, abbia stabilito che
la loro adozione puo' mettere in pericolo la stabilita' finanziaria o
determinare risultati sproporzionati. In caso di esclusione  parziale
dall'applicazione delle misure previste  nel  presente  articolo,  il
decreto di cui al comma  2  indica  gli  strumenti  o  le  classi  di
strumenti esclusi, fermo il rispetto dei criteri di cui al  comma  3,
lettere a), c) e d). La valutazione sull'applicabilita' delle ipotesi
di  esclusione  indicate  nel  presente  comma  e'   compiuta   dalla
Commissione europea. 
  6. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente conseguente alle
misure disposte ai sensi del comma 2 si applicano gli articoli  53  e
58, comma 2, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e  non
si applicano gli articoli 2359-bis, 2359-ter, 2359-quinquies  e  2360
del codice  civile  e  l'articolo  121  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58. 
  7.  La  tutela  giurisdizionale  avverso  le  misure  indicate  dal
presente  articolo  e'  disciplinata  dall'articolo  95  del  decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180. In  caso  di  violazione  della
condizione indicata dal comma 5, lettera c),  si  applica  l'articolo
89, comma 1, del decreto legislativo 16 novembre  2015,  n.  180;  il
relativo   indennizzo   e'   corrisposto   dall'Emittente    mediante
l'attribuzione di nuove azioni. 
  8. In caso di adozione di una misura di cui al  presente  articolo,
ai contratti stipulati dall'Emittente, da una componente  del  gruppo
bancario a cui esso appartiene o da un soggetto da  esso  controllato
si applica l'articolo 65 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n.
180. Sono  in  ogni  caso  inefficaci  le  pattuizioni  contenute  in
contratti stipulati con l'Emittente o con una componente del gruppo a
cui esso appartiene, che, in caso di adozione di una misura di cui al
presente articolo o di un evento direttamente legato all'applicazione
di tali misure prevedono la risoluzione del contratto o attribuiscono
al contraente il diritto di recedere dal  contratto,  di  sospendere,
modificare o compensare i propri obblighi, di escutere una  garanzia,
di esigere immediatamente la prestazione pattuita con  decadenza  dal
termine o di pretendere una penale a carico dell'Emittente o di altra
componente  del  gruppo  a  cui  esso  appartiene.  Relativamente  ai
contratti stipulati dall'Emittente o da una componente del  gruppo  a
cui esso appartiene, l'adozione di una  misura  di  cui  al  presente
articolo  o  il  verificarsi  di  un  evento  direttamente   connesso
all'applicazione di  tali  misure  non  costituisce  di  per  se'  un
inadempimento di un  obbligo  contrattuale,  un  evento  determinante
l'escussione della  garanzia  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  1,
lettera i), del decreto legislativo  21  maggio  2004,  n.  170,  una
procedura di insolvenza ai sensi dell'articolo 1,  comma  1,  lettera
p), del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, o un  evento  che
determina la decadenza dal termine ai sensi  dell'articolo  1186  del
codice civile. 
  9.  Le  disposizioni  contenute  nel  presente  articolo  sono   di
applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE)
del Parlamento europeo e del Consiglio n. 593 del 17  giugno  2008  e
dell'articolo  17  della  legge  31  maggio  1995,   n.   218.   Esse
costituiscono provvedimenti di risanamento ai sensi  della  direttiva
(CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 24 del 4 aprile 2001 e
si applicano e producono i loro effetti negli altri Stati  comunitari
secondo quanto previsto nel Titolo IV,  Sezione  III-bis,  del  Testo
unico bancario. 
  10. I maggiori o minori valori che derivano  dall'applicazione  del
comma 2  non  concorrono  alla  formazione  del  reddito  complessivo
dell'Emittente  ai  fini   delle   imposte   sul   reddito   e   alla
determinazione del valore della produzione netta.