(Convenzione-art. 20)
 
  Articolo 20 - Misure per ottenere prove elettroniche 
 
  1	Ciascuna Parte adotta le misure legislative  o  di  altra  natura
necessarie a ottenere prove elettroniche mediante,  tra  l'altro,  la
conservazione  rapida   di   dati   informatici   immagazzinati,   la
conservazione e divulgazione rapide di dati relativi al traffico, gli
ordini di  produzione,  la  perquisizione  e  il  sequestro  di  dati
informatici immagazzinati, la raccolta in tempo  reale  di  dati  sul
traffico e  l'intercettazione  di  dati  relativi  al  contenuto,  in
conformita' alla propria legislazione  nazionale,  nell'ambito  delle
indagini sui reati di cui agli articoli da 15  a  17  della  presente
Convenzione.