(Trattato di Estradizione-art. 20)
 
                             ARTICOLO 20 
 
                       Informazioni Successive 
 
  Lo Stato Richiedente, su domanda dello  Stato  Richiesto,  fornisce
prontamente allo Stato  Richiesto  informazioni  sul  procedimento  o
sull'esecuzione della condanna a carico  della  persona  estradata  o
informazioni sull'estradizione di tale persona ad uno Stato terzo.