(Trattato di Assistenza Giudiziaria-art. 20)
 
                             ARTICOLO 20 
 
           Scambio di Informazioni sui Procedimenti Penali 
 
  Lo Stato Richiesto trasmette allo Stato Richiedente,  ai  fini  del
procedimento penale nel quale e' formulata la richiesta di assistenza
giudiziaria, le informazioni sui procedimenti penali, sui  precedenti
penali e sulle condanne inflitte nel proprio Paese nei  confronti  di
cittadini dello Stato Richiedente.