Art. 20 Modifiche all'articolo 52 del codice della giustizia contabile - Obbligo di denuncia di danno e onere di segnalazione 1. All'articolo 52 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «sono tenute riservate» sono aggiunte le seguenti: «; sono comunque riservate le generalita' dei soggetti pubblici o privati che segnalano al procuratore regionale eventi di danno, anche se non sottoposti all'obbligo di cui al presente comma»; b) al comma 2, la parola «nonche'» e' soppressa e le parole «secondo le singole leggi di settore» sono sostituite dalle seguenti: «secondo la normativa di settore, nonche' gli incaricati della liquidazione di societa' a partecipazione pubblica,».
Note all'art. 20: - Si riporta l'articolo 52 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 52 (Obbligo di denuncia di danno e onere di segnalazione). - 1. Ferme restando le disposizioni delle singole leggi di settore in materia di denuncia di danno erariale, i responsabili delle strutture burocratiche di vertice delle amministrazioni, comunque denominate, ovvero i dirigenti o responsabili di servizi, in relazione al settore cui sono preposti, che nell'esercizio delle loro funzioni vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di segnalazione di soggetti dipendenti, di fatti che possono dare luogo a responsabilita' erariali, devono presentarne tempestiva denuncia alla procura della Corte dei conti territorialmente competente. Le generalita' del pubblico dipendente denunziante sono tenute riservate; sono comunque riservate le generalita' dei soggetti pubblici o privati che segnalano al procuratore regionale eventi di danno, anche se non sottoposti all'obbligo di cui al presente comma. 2. Gli organi di controllo e di revisione delle pubbliche amministrazioni, i dipendenti incaricati di funzioni ispettive, ciascuno secondo la normativa di settore, nonche' gli incaricati della liquidazione di societa' a partecipazione pubblica, sono tenuti a fare immediata denuncia di danno direttamente al procuratore regionale competente, informandone i responsabili delle strutture di vertice delle amministrazioni interessate. (Omissis).».