Art. 20 Corpo valdostano dei vigili del fuoco e Corpo permanente dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano 1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 1 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le norme di cui al presente decreto sono applicabili anche al Corpo valdostano dei vigili del fuoco e ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione, fino a quando la materia non sara' disciplinata dalla Regione Valle d'Aosta e dalle Province autonome di Trento e Bolzano. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 21 agosto 2019 Il Ministro dell'interno Salvini Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Di Maio Il Ministro della salute Grillo Il Ministro per la pubblica amministrazione Bongiorno Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2019 Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 2482
Note all'art. 20: - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (per la rubrica v. nelle note alle premesse): «Art. 1 (Finalita'). - 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue le finalita' di cui al presente comma nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonche' in conformita' all'art. 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo l'uniformita' della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di eta' e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. 2. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione e dall'art. 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e province autonome, si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione. 3. Gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti attuativi del presente decreto sono effettuati nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».