Art. 20 
 
Disposizioni in materia di trattamenti accessori e istituti normativi
  per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate 
 
  1. In deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75,  e'  autorizzata  la  spesa  di  3
milioni di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021  e
8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, per l'incremento  delle
risorse previste dall'articolo  3  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri  21  marzo  2018,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi  dell'articolo
1, comma 680, della legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  da  destinare
all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46, commi 3 e 6,  del
decreto legislativo 29  maggio  2017,  n.  95.  Le  predette  risorse
aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia  e  delle
Forze armate in misura proporzionale alla  ripartizione  operata  per
l'anno 2020 dall'articolo 3 del citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 21 marzo 2018. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede: 
    a)  quanto  a  1  milione  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente utilizzo del fondo di parte  corrente  iscritto  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,  ai
sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.
196; 
    b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2020, 5 milioni di  euro
per l'anno 2021 e 8 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dal  2022,
mediante  corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.