(Allegato-art. 20)
                              Art. 20. 
          Affidamento e revoca degli incarichi di direzione 
            di struttura complessa - Criteri e procedure 
 
    1.  Gli  incarichi  di  direzione  di  struttura  complessa  sono
conferiti, nel limite del numero stabilito dall'atto  aziendale,  dal
direttore generale  con  le  procedure  previste  dalla  legislazione
nazionale e regionale vigente che ne disciplina anche i requisiti. 
    2. Fermo restando  quanto  previsto  all'art.  11,  comma  7  (Il
contratto individuale di lavoro), il contratto individuale d'incarico
disciplina la durata, il trattamento economico,  gli  oggetti  e  gli
obiettivi generali da conseguire. Il contratto e' sottoscritto  entro
il termine massimo di trenta giorni salvo diversa  proroga  stabilita
dalle parti. In mancanza di consenso  da  parte  del  dirigente  alla
scadenza  del  termine  non  si  puo'   procedere   al   conferimento
dell'incarico. Successivamente, la modifica di uno degli aspetti  del
contratto individuale d'incarico  e'  preventivamente  comunicata  al
dirigente per il relativo esplicito assenso che e' espresso entro  il
termine massimo di trenta giorni In assenza della sottoscrizione  del
contratto  non  potra'  essere  erogato  il   trattamento   economico
corrispondente all'incarico di cui al successivo comma 6. Le  risorse
occorrenti  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  annuali   sono
assegnate con le procedure previste  dall'art.  93  (Retribuzione  di
risultato e relativa differenziazione). 
    3. Gli incarichi hanno durata da cinque a sette anni.  La  durata
dell'incarico puo' essere piu' breve  solo  nei  casi  in  cui  venga
disposta la revoca anticipata per i motivi di  cui  all'art.  15-ter,
comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e  successive  modifiche
ed integrazioni o per effetto della  valutazione  negativa  ai  sensi
dell'art. 61 (Effetti della valutazione  negativa  dei  risultati  da
parte dell'Organismo indipendente di valutazione) o per il venir meno
dei requisiti. La durata puo' essere inferiore altresi'  se  coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento a  riposo
dell'interessato. La revoca avviene con atto scritto e motivato. 
    3-bis. Il  mancato  rinnovo  dell'incarico  quale  effetto  della
valutazione negativa e' invece disciplinato dall'art.  62,  comma  2,
(Effetti della valutazione  negativa  delle  attivita'  professionali
svolte e  dei  risultati  raggiunti  sugli  incarichi  da  parte  del
Collegio tecnico). 
    3-ter. Qualora l'azienda  o  ente,  per  esigenze  organizzative,
debba conferire  un  incarico  diverso  da  quello  di  direzione  di
struttura complessa  precedentemente  svolto,  prima  della  relativa
scadenza o alla scadenza stessa, dovra' applicare,  previo  confronto
ex  art.  5,  comma  3,  lettera  e)  (Confronto),  le   disposizioni
legislative  vigenti  in  materia  con  riferimento  al   trattamento
economico ed al  valore  e  rilievo  dell'incarico.  Resta  ferma  la
garanzia di cui all'art. 92, commi 1 e 2, (Clausola di garanzia). 
    4. Gli incarichi sono rinnovabili, previa valutazione positiva  a
fine incarico ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettera a),  (Organismi
per la verifica e valutazione delle  attivita'  professionali  e  dei
risultati dei dirigenti). 
    5. Le aziende  ed  enti,  nel  rispetto  delle  disposizioni  del
presente C.C.N.L. e della legislazione nazionale e regionale  vigente
nonche' previo confronto ex art. 5, comma 3, lettera  e)  (Confronto)
formulano, in via preventiva,  i  criteri  per  il  conferimento,  la
conferma, il rinnovo e la revoca degli incarichi di cui al comma 1. I
criteri per il conferimento degli incarichi di cui al  comma  1  come
previsti dal precedente art. 19, comma 9, (Affidamento e revoca degli
incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa
- Criteri e procedure ) sono integrati da elementi di valutazione che
tengano conto delle capacita' gestionali con particolare  riferimento
al governo del personale, ai rapporti con l'utenza, alla capacita' di
correlarsi   con   le   altre   strutture   e   servizi   nell'ambito
dell'organizzazione dipartimentale nonche' dei risultati ottenuti con
le risorse assegnate. 
    6. Il trattamento economico per gli incarichi di cui al  comma  1
e' finanziato con le risorse  del  fondo  denominato  «Fondo  per  la
retribuzione degli incarichi» ed e' costituito dalla retribuzione  di
posizione complessiva di cui all'art. 91 (Retribuzione di posizione).
Restano fermi l'indennita' di struttura complessa, o, in alternativa,
se spettante, lo specifico trattamento economico ex art. 38  comma  3
del C.C.N.L. 8 giugno 2000, I biennio  economico  (Norma  transitoria
per i dirigenti gia' di II livello) per l'area IV e ex art. 39, comma
2, del C.C.N.L. 8 giugno 2000, I biennio economico (Norma transitoria
per i dirigenti gia' di II livello del ruolo  sanitario)  per  l'area
III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni
sanitarie,  la  retribuzione  di  risultato  e,  ove  spettante,   la
remunerazione  per  le  particolari  condizioni  di  lavoro   nonche'
l'indennita' di esclusivita' nell'importo specificamente previsto per
l'incarico di direzione di struttura complessa.