Art. 20. Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa - Criteri e procedure 1. Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti, nel limite del numero stabilito dall'atto aziendale, dal direttore generale con le procedure previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente che ne disciplina anche i requisiti. 2. Fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 7 (Il contratto individuale di lavoro), il contratto individuale d'incarico disciplina la durata, il trattamento economico, gli oggetti e gli obiettivi generali da conseguire. Il contratto e' sottoscritto entro il termine massimo di trenta giorni salvo diversa proroga stabilita dalle parti. In mancanza di consenso da parte del dirigente alla scadenza del termine non si puo' procedere al conferimento dell'incarico. Successivamente, la modifica di uno degli aspetti del contratto individuale d'incarico e' preventivamente comunicata al dirigente per il relativo esplicito assenso che e' espresso entro il termine massimo di trenta giorni In assenza della sottoscrizione del contratto non potra' essere erogato il trattamento economico corrispondente all'incarico di cui al successivo comma 6. Le risorse occorrenti per il raggiungimento degli obiettivi annuali sono assegnate con le procedure previste dall'art. 93 (Retribuzione di risultato e relativa differenziazione). 3. Gli incarichi hanno durata da cinque a sette anni. La durata dell'incarico puo' essere piu' breve solo nei casi in cui venga disposta la revoca anticipata per i motivi di cui all'art. 15-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni o per effetto della valutazione negativa ai sensi dell'art. 61 (Effetti della valutazione negativa dei risultati da parte dell'Organismo indipendente di valutazione) o per il venir meno dei requisiti. La durata puo' essere inferiore altresi' se coincide con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento a riposo dell'interessato. La revoca avviene con atto scritto e motivato. 3-bis. Il mancato rinnovo dell'incarico quale effetto della valutazione negativa e' invece disciplinato dall'art. 62, comma 2, (Effetti della valutazione negativa delle attivita' professionali svolte e dei risultati raggiunti sugli incarichi da parte del Collegio tecnico). 3-ter. Qualora l'azienda o ente, per esigenze organizzative, debba conferire un incarico diverso da quello di direzione di struttura complessa precedentemente svolto, prima della relativa scadenza o alla scadenza stessa, dovra' applicare, previo confronto ex art. 5, comma 3, lettera e) (Confronto), le disposizioni legislative vigenti in materia con riferimento al trattamento economico ed al valore e rilievo dell'incarico. Resta ferma la garanzia di cui all'art. 92, commi 1 e 2, (Clausola di garanzia). 4. Gli incarichi sono rinnovabili, previa valutazione positiva a fine incarico ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettera a), (Organismi per la verifica e valutazione delle attivita' professionali e dei risultati dei dirigenti). 5. Le aziende ed enti, nel rispetto delle disposizioni del presente C.C.N.L. e della legislazione nazionale e regionale vigente nonche' previo confronto ex art. 5, comma 3, lettera e) (Confronto) formulano, in via preventiva, i criteri per il conferimento, la conferma, il rinnovo e la revoca degli incarichi di cui al comma 1. I criteri per il conferimento degli incarichi di cui al comma 1 come previsti dal precedente art. 19, comma 9, (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa - Criteri e procedure ) sono integrati da elementi di valutazione che tengano conto delle capacita' gestionali con particolare riferimento al governo del personale, ai rapporti con l'utenza, alla capacita' di correlarsi con le altre strutture e servizi nell'ambito dell'organizzazione dipartimentale nonche' dei risultati ottenuti con le risorse assegnate. 6. Il trattamento economico per gli incarichi di cui al comma 1 e' finanziato con le risorse del fondo denominato «Fondo per la retribuzione degli incarichi» ed e' costituito dalla retribuzione di posizione complessiva di cui all'art. 91 (Retribuzione di posizione). Restano fermi l'indennita' di struttura complessa, o, in alternativa, se spettante, lo specifico trattamento economico ex art. 38 comma 3 del C.C.N.L. 8 giugno 2000, I biennio economico (Norma transitoria per i dirigenti gia' di II livello) per l'area IV e ex art. 39, comma 2, del C.C.N.L. 8 giugno 2000, I biennio economico (Norma transitoria per i dirigenti gia' di II livello del ruolo sanitario) per l'area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, la retribuzione di risultato e, ove spettante, la remunerazione per le particolari condizioni di lavoro nonche' l'indennita' di esclusivita' nell'importo specificamente previsto per l'incarico di direzione di struttura complessa.