Art. 20 
 
Comunicato  preventivo  per  la  diffusione  di   messaggi   politici
                referendari su quotidiani e periodici 
 
  1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente provvedimento, gli editori di quotidiani e periodici che
intendano diffondere a qualsiasi titolo fino  a  tutto  il  penultimo
giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'art. 7, comma 2,
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi  politici  relativi  al
referendum sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi
attraverso un apposito comunicato  pubblicato  sulla  stessa  testata
interessata alla diffusione di messaggi politici referendari. Per  la
stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione
al pubblico. Ove in ragione della periodicita' della testata non  sia
stato possibile pubblicare  sulla  stessa  nel  termine  predetto  il
comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi  non  potra'  avere
inizio che dal numero successivo a quello  recante  la  pubblicazione
del comunicato sulla testata,  salvo  che  il  comunicato  sia  stato
pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di  cui  al  successivo
comma 2,  su  altra  testata,  quotidiana  o  periodica,  di  analoga
diffusione. 
  2. Il comunicato preventivo deve  essere  pubblicato  con  adeguato
rilievo, sia per collocazione, sia per  modalita'  grafiche,  e  deve
precisare le condizioni generali dell'accesso, nonche' l'indirizzo ed
il numero di telefono della redazione della  testata  presso  cui  e'
depositato un documento analitico, del pari reso disponibile sul sito
web, consultabile su richiesta, concernente: 
    a) le  condizioni  temporali  di  prenotazione  degli  spazi  con
puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad  ogni  singolo
giorno di pubblicazione entro il quale  gli  spazi  medesimi  possono
essere prenotati; 
    b) le tariffe per l'accesso a  tali  spazi,  quali  autonomamente
determinate per ogni singola testata, nonche' le eventuali condizioni
di gratuita'; 
    c) ogni  eventuale  ulteriore  circostanza  od  elemento  tecnico
rilevante per la fruizione degli spazi medesimi,  in  particolare  la
definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni  in  base
alla loro progressione temporale. 
  3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti  gli
spazi per messaggi politici referendari  le  condizioni  di  migliore
favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato. 
  4. Ogni editore e' tenuto a fare verificare in modo documentale, su
richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni  praticate
per l'accesso agli spazi in questione, nonche' i listini in relazione
ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi. 
  5. La pubblicazione del comunicato preventivo di  cui  al  comma  1
costituisce  condizione  per  la  diffusione  dei  messaggi  politici
referendari durante la consultazione referendaria. In caso di mancato
rispetto del termine stabilito nel comma 1 e  salvo  quanto  previsto
nello stesso comma per  le  testate  periodiche,  la  diffusione  dei
messaggi puo' avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di
pubblicazione del comunicato preventivo.