Art. 20 
 
((Metodo previsionale per la determinazione degli acconti da  versare
                        nel mese di giugno)) 
 
  1. Le disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi  per  il
caso  di  omesso  o  di  insufficiente   versamento   degli   acconti
dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche,  dell'imposta  sul
reddito delle  societa'  e  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive non si applicano in caso di insufficiente versamento delle
somme dovute se l'importo versato non e'  inferiore  all'ottanta  per
cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di  acconto  sulla
base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1  si  applicano  esclusivamente
agli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a  quello  in
corso al 31 dicembre 2019.