Art. 20 
 
(Trattamento ordinario di integrazione salariale per le  aziende  che
        si trovano gia' in Cassa integrazione straordinaria) 
 
  1. Le aziende che alla data di entrata in vigore del  decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione
salariale straordinario, possono presentare  domanda  di  concessione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale   ai   sensi
dell'articolo 19 e per un periodo non superiore a nove settimane.  La
concessione del  trattamento  ordinario  sospende  e  sostituisce  il
trattamento  di  integrazione  straordinario  gia'   in   corso.   La
concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale  puo'
riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni
salariali straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro. 
  2.  La  concessione  del  trattamento  ordinario  di   integrazione
salariale  e'  subordinata  alla  sospensione  degli  effetti   della
concessione della cassa  integrazione  straordinaria  precedentemente
autorizzata  e  il  relativo  periodo  di  trattamento  ordinario  di
integrazione salariale concesso ai  sensi  dell'articolo  19  non  e'
conteggiato ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2,
e dall'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
  3.  Limitatamente  ai   periodi   di   trattamento   ordinario   di
integrazione  salariale  concessi  ai  sensi  del  comma   1   e   in
considerazione della  relativa  fattispecie  non  si  applica  quanto
previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14  settembre  2015,
n. 148. 
  4. In considerazione della limitata operativita'  conseguente  alle
misure di contenimento per l'emergenza sanitaria, in via  transitoria
all'espletamento dell'esame  congiunto  e  alla  presentazione  delle
relative  istanze  per  l'accesso  ai  trattamenti  straordinari   di
integrazione salariale non si applicano gli  articoli  24  e  25  del
decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.  148,  limitatamente  ai
termini procedimentali. 
  5. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1  a  3
sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 338,2 milioni di
euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del  limite  di
spesa di cui  al  primo  periodo  del  presente  comma.  Qualora  dal
predetto monitoraggio emerga che e'  stato  raggiunto  anche  in  via
prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende  in  considerazione
ulteriori domande. 
  6. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n.  9,
le parole "all'interruzione" sono sostituite  dalle  seguenti:  "alla
sospensione". 
  7. Alla copertura degli oneri previsti  dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126.