Art. 20 
 
  Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco) 
 
  1. La tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217, e' sostituita dalla tabella C di cui all'allegato A al  presente
decreto,  la  quale  reca  gli  allegati  n.  1,  n.  2   e   n.   3,
rispettivamente disciplinanti, a far data dal 1° gennaio 2020, dal 1°
gennaio 2021  e  dal  1°  gennaio  2022  le  misure  dello  stipendio
tabellare, delle indennita' di rischio  e  mensile,  dell'assegno  di
specificita' e della retribuzione di rischio  e  di  posizione  quota
fissa del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
  2.  Gli  effetti  retributivi  derivanti  dall'applicazione   della
tabella C di cui al comma 1, costituiscono miglioramenti economici ai
sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto  legislativo  19  agosto
2016, n. 177, e dell'articolo 261 del decreto legislativo 13  ottobre
2005, n. 217. 
  3. Per fronteggiare imprevedibili  e  indilazionabili  esigenze  di
servizio, connesse all'attivita' di soccorso  tecnico  urgente  e  le
ulteriori attivita' istituzionali del Corpo nazionale dei vigili  del
fuoco nonche' al correlato  addestramento  operativo,  l'attribuzione
annua di ore di lavoro straordinario prevista dall'articolo 11  della
legge 10 agosto 2000, n. 246 e dall'articolo 8-ter del  decreto-legge
14 giugno 2019, n. 53, convertito con  modificazioni  dalla  legge  8
agosto 2019, n. 77, e' incrementata di 55.060 ore per l'anno  2021  e
di 401.900 ore a decorrere dall'anno 2022. 
  4. Al fine di  potenziare  l'efficacia  dei  servizi  istituzionali
svolti  dal  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco   nonche'   di
razionalizzare il quadro dei relativi istituti retributivi accessori,
il fondo  di  amministrazione  del  personale  non  direttivo  e  non
dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' incrementato di
euro 693.011 dal 1° gennaio 2020, di euro 3.772.440  dal  1°  gennaio
2021, di euro 13.972.000 a decorrere dal 1° gennaio 2022. 
  5. Allo scopo di armonizzare il sistema delle indennita'  spettanti
al personale che espleta funzioni specialistiche del Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia,
le  risorse  di  cui  all'articolo  17-bis,  comma  5,  del   decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 97 sono incrementate: 
    a) per il settore aeronavigante, di  euro  1.161.399  per  l'anno
2021 e di euro 3.871.331 a decorrere dall'anno 2022; 
    b) per il settore dei sommozzatori, di euro  400.153  per  l'anno
2021 e di euro 1.333.843 a decorrere dall'anno 2022; 
    c) per il settore nautico, ivi compreso il personale  che  svolge
servizio antincendi lagunare, di euro 552.576 per l'anno  2021  e  di
euro 1.841.920 a decorrere dall'anno 2022. 
  6.  Per  il  riconoscimento  dell'impegno  profuso   al   fine   di
fronteggiare  le  eccezionali  e  crescenti  esigenze  del   soccorso
pubblico, al personale appartenente al ruolo dei vigili del  fuoco  e
al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto,  nonche'  al  personale
appartenente  alle  corrispondenti  qualifiche  dei  ruoli   speciali
antincendio  (AIB)  a  esaurimento  e  dei   ruoli   delle   funzioni
specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  che  matura
nell'anno 2021 un'anzianita' di effettivo servizio di almeno 32  anni
nel suddetto Corpo, e' corrisposto un assegno una tantum di euro 300.
Al medesimo personale che  matura  nell'anno  2022  un'anzianita'  di
effettivo  servizio  di  almeno  32  anni  nel  suddetto  Corpo,   e'
corrisposto un assegno una tantum di euro 400. 
  7.  In  relazione  alla  specificita'  delle   funzioni   e   delle
responsabilita' dirigenziali connesse alle  esigenze  in  materia  di
soccorso  pubblico,  al  fine   di   incentivare   il   miglioramento
dell'efficienza dei correlati servizi, il fondo per  la  retribuzione
di rischio e posizione e di  risultato  del  personale  dirigente  di
livello non generale del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco  e'
incrementato: 
    a) per  la  quota  variabile  della  retribuzione  di  rischio  e
posizione di euro 52.553 dal 1° gennaio 2021  e  di  euro  363.938  a
decorrere dal 1° gennaio 2022; 
    b) per la retribuzione di risultato di euro 23.346 dal 1° gennaio
2021 e di euro 161.675 a decorrere dal 1° gennaio 2022. 
  8. Per le medesime finalita' di cui al comma  7  il  fondo  per  la
retribuzione di rischio e posizione  e  di  risultato  del  personale
dirigente di livello generale del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco e' incrementato: 
    a) per  la  quota  variabile  della  retribuzione  di  rischio  e
posizione di euro 14.494 dal 1° gennaio 2021  e  di  euro  100.371  a
decorrere dal 1° gennaio 2022; 
    b) per la retribuzione di risultato di euro 4.659 dal 1°  gennaio
2021 e di euro 32.267 a decorrere dal 1° gennaio 2022. 
  9. Per il potenziamento dell'efficacia  dei  servizi  istituzionali
svolti dal Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  fermo  restando
quanto previsto  dall'articolo  17-bis,  comma  2,  lettera  c),  del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, il fondo di  produttivita'
del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  e'
incrementato di euro 715.341 dal 1° gennaio 2021 e di euro  3.390.243
a decorrere dal 1° gennaio 2022, anche  per  il  finanziamento  della
spesa connessa all'istituzione delle posizioni organizzative  di  cui
agli articoli 199 e 223 del decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.
217. 
  10. Al fine di armonizzare gli elementi retributivi  del  personale
appartenente ai  ruoli  tecnico-operativi  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco con quello appartenente alle  Forze  di  polizia,  a
decorrere dal 1° gennaio 2021  la  maggiorazione  dell'indennita'  di
rischio, istituita ai sensi dell'articolo 64, comma  4,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, e' riassorbita
nelle nuove misure previste per l'indennita' di  rischio  e  indicate
nella relativa tabella C di cui al comma 1. 
  11. Per le medesime finalita' di cui ai commi 4, 7, 8 e 9, i  fondi
di incentivazione del personale del Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco sono annualmente  incrementati,  a  decorrere  dall'anno  2020,
dalle risorse, indicate nell'allegato B al presente provvedimento. 
  12. L'articolo 14-sexies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.
97, si interpreta nel senso che al personale appartenente  al  gruppo
sportivo vigili del fuoco Fiamme rosse  e  alla  banda  musicale  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio  alla  data  del  31
dicembre 2017, in occasione degli inquadramenti di cui agli  articoli
124 e 129 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applica
l'articolo 261 del medesimo decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.
217. 
  13. Nelle ipotesi in cui  il  personale  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco, a seguito dell'applicazione del  presente  articolo
consegua, a titolo di assegni fissi e continuativi, ivi compresi  gli
scatti convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello  in
godimento allo stesso titolo all'atto  della  suddetta  applicazione,
l'eccedenza  e'  attribuita  sotto  forma  di  assegno  ad   personam
pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti economici. 
  14. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  presente  articolo,
pari a euro 65 milioni per l'anno 2020, a euro 120 milioni per l'anno
2021 e a euro 164,5 milioni a decorrere dall'anno  2022,  comprensivi
degli oneri indiretti, definiti ai sensi dell'articolo 17,  comma  7,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e pari a 3,161 milioni  di  euro
per l'anno 2020, a 5,8 milioni di  euro  per  l'anno  2021  e  a  7,6
milioni  di  euro  a  decorrere  dal  2022,  si   provvede   mediante
corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di  cui  all'articolo
1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  iscritto  nello
stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno.  Con  successivi
provvedimenti normativi, nel limite di  spesa  di  500  mila  euro  a
decorrere  dall'anno  2022,  si  provvede  alla  valorizzazione   del
personale operativo del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  anche
attraverso nuove modalita' assunzionali di cui all'articolo 1,  comma
138, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
  15. Gli effetti giuridici ed economici di cui al presente  articolo
decorrono  dal  1°  gennaio  2020  ed  ai  fini  previdenziali,  tali
incrementi hanno effetto esclusivamente con  riferimento  ai  periodi
contributivi maturati a decorrere dalla medesima data. 
  16. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.