ART. 200
              (organizzazione territoriale del servizio
di gestione integrata dei rifiuti urbani)

   1.  La  gestione  dei  rifiuti urbani e' organizzata sulla base di
ambiti  territoriali  ottimali,  di  seguito  anche  denominati  ATO,
delimitati  dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto
delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed
o), e secondo i seguenti criteri:

    a)  superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un
servizio di gestione integrata dei rifiuti;
    b)  conseguimento  di  adeguate  dimensioni  gestionali, definite
sulla  base  di  parametri  fisici, demografici, tecnici e sulla base
delle ripartizioni politico-amministrative;
    c)  adeguata  valutazione  del  sistema stradale e ferroviario di
comunicazione   al   fine  di  ottimizzare  i  trasporti  all'interno
dell'ATO;
    d) valorizzazione di esigenze comuni e affinita' nella produzione
e gestione dei rifiuti;
    e)   ricognizione   di  impianti  di  gestione  di  rifiuti  gia'
realizzati e funzionanti;
    f)  considerazione  delle  precedenti  delimitazioni  affinche' i
nuovi  ATO  si  discostino dai precedenti solo sulla base di motivate
esigenze di efficacia, efficienza ed economicita'.
    2.  Le  regioni,  sentite  le  province  ed i comuni interessati,
nell'ambito  delle attivita' di programmazione e di pianificazione di
loro  competenza,  entro il termine di sei mesi dalla data di entrata
in  vigore  della  parte quarta del presente decreto, provvedono alla
delimitazione  degli ambiti territoriali ottimali, nel rispetto delle
linee  guida  di  cui  all'articolo  195,  comma  1,  lettera  m). Il
provvedimento e' comunicato alle province ed ai comuni interessati.
   3.  Le  regioni interessate, d'intesa tra loro, delimitano gli ATO
qualora essi siano ricompresi nel territorio di due o piu' regioni.
   4.   Le   regioni   disciplinano  il  controllo,  anche  in  forma
sostitutiva,   delle   operazioni  di  gestione  dei  rifiuti,  della
funzionalita' dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e delle
prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.
   5.  Le  citta' o gli agglomerati di comuni, di dimensioni maggiori
di  quelle  medie  di  un  singolo  ambito,  possono essere suddivisi
tenendo conto dei criteri di cui al comma 1.
   6. I singoli comuni entro trenta giorni dalla comunicazione di cui
al  comma  2  possono  presentare motivate e documentate richieste di
modifica  all'assegnazione  ad uno specifico ambito territoriale e di
spostamento  in un ambito territoriale diverso, limitrofo a quello di
assegnazione.
   7.  Le regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al
modello  degli  Ambiti Territoriali Ottimali laddove predispongano un
piano  regionale  dei  rifiuti  che  dimostri  la propria adeguatezza
rispetto  agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente,
con  particolare  riferimento  ai criteri generali e alle linee guida
riservati, in materia, allo Stato ai sensi dell'articolo 195.