(Norme-art. 200)
                              Art. 200 
          (Annotazione delle spese anticipate dall'erario) 
  1.  Al  momento  della  iscrizione  dell'ordine  di  pagamento  nel
registro delle spese di giustizia, la  cancelleria  o  la  segreteria
iscrive l'importo delle spese anticipate dall'erario  e  recuperabili
per intero a norma  dell'articolo  199  nella  distinta  delle  spese
allegata al fascicolo, indicando la data e l'atto cui l'anticipazione
si riferisce. 
  2. L'importo della somma anticipata e' altresi' annotato a  margine
dell'atto predetto.