Art. 200. Tasse scolastiche e casi di dispensa 1. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore le tasse scolastiche sono: a) tassa di iscrizione; b) tassa di frequenza; c) tassa per esami di idoneita', integrativi, di licenza, di qualifica, di maturita' e di abilitazione; d) tassa di rilascio dei relativi diplomi. 2. Gli importi per esse determinati dalla tabella E annessa alla legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) sono adeguati, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, secondo le modalita' previste dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990, n. 165. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le tasse di iscrizione e di frequenza negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e le tasse di esame e di diploma sono annualmente determinate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione. I relativi introiti sono acquisiti ai bilanci delle istituzioni scolastiche interessate per le esigenze di funzionamento, amministrativo e didattico. 4. Nella determinazione delle tasse di cui al comma 3 sono previste misure differenziate in relazione a fasce di reddito, sulla base del reddito del nucleo familiare, risultante dall'annuale dichiarazione effettuata ai fini fiscali. 5. Sono dispensati dal pagamento delle tasse scolastiche: gli studenti che abbiano conseguito il giudizio complessivo di ottimo nella licenza media o una votazione non inferiore agli otto decimi di media negli scrutini finali; gli studenti appartenenti a nuclei familiari con redditi complessivi non superiori ai limiti di cui all'articolo 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), limiti che, ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) sono rivalutati, a decorrere dall'anno 1988, in ragione del tasso di inflazione annuo programmato, con arrotondamento alle lire 1.000 superiori. 6. Ai fini dell'individuazione del reddito di cui al comma 5 si tiene conto del solo reddito personale dello studente, se derivante dal rapporto di lavoro dipendente; in mancanza di reddito personale da lavoro dipendente, si tiene conto del reddito complessivo dei familiari tenuti all'obbligazione del mantenimento. 7. Sono dispensati altresi' dalle tasse scolastiche, nonche' dall'imposta di bollo, gli alunni e i candidati che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e rientrino in una delle seguenti categorie: a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro; b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro; c) ciechi civili. 8. Alla stessa condizione la dispensa e' concessa a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro. 9. Ai fini della dispensa e' condizione il voto in condotta non inferiore ad otto decimi. 10. Gli studenti stranieri che si iscrivano negli istituti e scuole statali ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengano a compiere i loro studi in Italia sono dispensati dal pagamento delle tasse; per gli studenti stranieri la dispensa e' concessa a condizioni di reciprocita'. 11. I benefici previsti dal presente articolo si perdono dagli alunni che incorrano nella punizione disciplinare della sospensione superiore a cinque giorni od in punizioni disciplinari piu' gravi. I benefici stessi sono sospesi per i ripetenti, tranne in casi di comprovata infermita'.
Nota all'art. 200: - Si riproduce la tabella E annessa alla legge n. 41/1986 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) (legge finanziaria 1986), con esclusione delle parti relative alle universita': TABELLA E TASSE SCOLASTICHE DENOMINAZIONE IMPOR --- --- B) I) Conservatori di musica con esclusione delle scuole medie annesse. 1) Tassa di esame di ammissione. . . . . . . . . 2) Tassa di immatricolazione . . . . . . . . . . 3) Tassa di frequenza di ciascun anno. . . . . . II) Accademie di belle arti (comprese le annesse scuole libere di nudo). Accademie nazionali di danza e di arte drammatica. 1) Tassa di esame di ammissione alle varie scuole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) Tassa di immatricolazione . . . . . . . . . . 3) Tassa di frequenza di ciascun anno. . . . . . Scuole secondarie seperiori (ivi compresi gli istituti d'arte ed i licei artistici) successive alla scuola dell'obbligo. 1) Tassa di iscrizione . . . . . . . . . . . . . 2) Tassa di frequenza. . . . . . . . . . . . . . TASSE SCOLASTICHE DETERMINATE IN MISURA UNICA B) I) Conservatori di musica con esclusione delle scuole medie annesse. 1) Tassa per il rilascio dei diplomi e delle licenze . . . . . . . . . . . . . . . . II) Accademie di belle arti (comprese le annesse scuole libere di nudo). Accademie nazionali di danza e di arte drammatica. 1) Tassa di diploma. . . . . . . . . . . . . . . C) Scuole secondarie superiori (ivi compresi gli istituti d'arte ed i licei artistici) successi alla scuola dell'obbligo. 1) Tassa di rilascio dei relativi diplomi. . . . 2) Tassa per esami di idoneita', integrativi, di licenza, di qualifica, di maturita' e di abilitazione. . . . . . . . . . . . . . . . . - Il D.L. n. 90/1990 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 165/1990 reca (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonche' altre disposizioni urgenti). - L'art. 28, comma 4, della legge n. 41/1986 stabilisce che sono esenti dalla partecipazione alla spesa, per prestazioni sanitarie, coloro che non superino il reddito complessivo, riferito al nucleo familiare, non superiore ai limiti ivi indicati (da rivalutare, poi, ai sensi dell'art. 21, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67).