Art. 200. 
                Tasse scolastiche e casi di dispensa 
 
  1. Negli istituti e scuole di istruzione  secondaria  superiore  le
tasse scolastiche sono: 
    a) tassa di iscrizione; 
    b) tassa di frequenza; 
    c) tassa per esami di  idoneita',  integrativi,  di  licenza,  di
qualifica, di maturita' e di abilitazione; 
    d) tassa di rilascio dei relativi diplomi. 
  2. Gli importi per esse determinati dalla tabella  E  annessa  alla
legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) sono adeguati,
con decreti del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su  proposta
del Ministro delle finanze, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri, secondo le modalita' previste dall'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 27 aprile 1990, n.  90,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 26 giugno 1990, n. 165. 
  3. A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti
legislativi da emanarsi ai  sensi  dell'articolo  4  della  legge  24
dicembre 1993, n. 537, le tasse di iscrizione e  di  frequenza  negli
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi  i
licei artistici e gli istituti d'arte, e  le  tasse  di  esame  e  di
diploma sono annualmente determinate con decreto del  Ministro  delle
finanze, di concerto con i  Ministri  del  tesoro  e  della  pubblica
istruzione. I relativi  introiti  sono  acquisiti  ai  bilanci  delle
istituzioni scolastiche interessate per le esigenze di funzionamento,
amministrativo e didattico. 
  4. Nella determinazione delle tasse di cui al comma 3 sono previste
misure differenziate in relazione a fasce di reddito, sulla base  del
reddito del nucleo familiare, risultante  dall'annuale  dichiarazione
effettuata ai fini fiscali. 
  5. Sono dispensati dal pagamento delle tasse scolastiche: 
   gli studenti che abbiano conseguito  il  giudizio  complessivo  di
ottimo nella licenza media o una votazione non  inferiore  agli  otto
decimi di media negli scrutini finali; 
   gli  studenti  appartenenti  a  nuclei   familiari   con   redditi
complessivi non superiori ai limiti di cui all'articolo 28, comma  4,
della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986),  limiti
che, ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della legge 11  marzo  1988,
n. 67 (legge finanziaria 1988) sono rivalutati, a decorrere dall'anno
1988, in ragione del  tasso  di  inflazione  annuo  programmato,  con
arrotondamento alle lire 1.000 superiori. 
  6. Ai fini dell'individuazione del reddito di cui  al  comma  5  si
tiene conto del solo reddito personale dello studente,  se  derivante
dal rapporto di lavoro dipendente; in mancanza di  reddito  personale
da lavoro dipendente, si tiene  conto  del  reddito  complessivo  dei
familiari tenuti all'obbligazione del mantenimento. 
  7.  Sono  dispensati  altresi'  dalle  tasse  scolastiche,  nonche'
dall'imposta di bollo, gli alunni e i candidati  che  appartengono  a
famiglie di disagiata condizione economica e rientrino in  una  delle
seguenti categorie: 
    a) orfani di guerra, di caduti per la lotta  di  liberazione,  di
civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio  o
di lavoro; 
    b) figli di mutilati o invalidi di  guerra  o  per  la  lotta  di
liberazione, di  militari  dichiarati  dispersi,  di  mutilati  o  di
invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa
di servizio o di lavoro; 
    c) ciechi civili. 
  8. Alla stessa condizione la dispensa  e'  concessa  a  coloro  che
siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per  la  lotta  di
liberazione,  mutilati  od  invalidi  civili  per  fatti  di  guerra,
mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro. 
  9. Ai fini della dispensa e' condizione il  voto  in  condotta  non
inferiore ad otto decimi. 
  10. Gli studenti stranieri che si iscrivano negli istituti e scuole
statali ed i figli di cittadini  italiani  residenti  all'estero  che
vengano a compiere  i  loro  studi  in  Italia  sono  dispensati  dal
pagamento delle tasse; per gli  studenti  stranieri  la  dispensa  e'
concessa a condizioni di reciprocita'. 
  11. I benefici previsti dal  presente  articolo  si  perdono  dagli
alunni che incorrano nella punizione disciplinare  della  sospensione
superiore a cinque giorni od in punizioni disciplinari piu' gravi.  I
benefici stessi sono sospesi per  i  ripetenti,  tranne  in  casi  di
comprovata infermita'. 
 
          Nota all'art. 200:
             -  Si  riproduce  la  tabella  E  annessa  alla legge n.
          41/1986  (Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio
          annuale  e  pluriennale  dello  Stato)  (legge  finanziaria
          1986),   con   esclusione   delle   parti   relative   alle
          universita':
                                                            TABELLA E
 
                               TASSE SCOLASTICHE
                                 DENOMINAZIONE                  IMPOR
                                      ---                         ---
                    B) I) Conservatori di musica con esclusione
                         delle scuole medie annesse.
                    1) Tassa di esame di ammissione. . . . . . . . .
                    2) Tassa di immatricolazione . . . . . . . . . .
                    3) Tassa di frequenza di ciascun anno. . . . . .
                      II) Accademie di belle arti (comprese le
                          annesse scuole libere di nudo).
                          Accademie nazionali di danza e di
                          arte drammatica.
                    1) Tassa di esame di ammissione alle varie
                       scuole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                    2) Tassa di immatricolazione . . . . . . . . . .
                    3) Tassa di frequenza di ciascun anno. . . . . .
                    Scuole secondarie seperiori (ivi compresi
                    gli istituti d'arte ed i licei artistici)
                    successive alla scuola dell'obbligo.
                    1) Tassa di iscrizione . . . . . . . . . . . . .
                    2) Tassa di frequenza. . . . . . . . . . . . . .
 
                    TASSE SCOLASTICHE DETERMINATE IN MISURA UNICA
                    B) I) Conservatori di musica con esclusione
                          delle scuole medie annesse.
                    1) Tassa per il rilascio dei diplomi e
                       delle licenze . . . . . . . . . . . . . . . .
                    II) Accademie di belle arti (comprese le annesse
                        scuole libere di nudo). Accademie nazionali
                        di danza e di arte drammatica.
                    1) Tassa di diploma. . . . . . . . . . . . . . .
                    C) Scuole secondarie superiori (ivi compresi gli
                       istituti d'arte ed i licei artistici) successi
                       alla scuola dell'obbligo.
                    1) Tassa di rilascio dei relativi diplomi. . . .
                    2) Tassa per esami di idoneita', integrativi,
                       di licenza, di qualifica, di maturita' e di
                       abilitazione. . . . . . . . . . . . . . . . .
             -  Il  D.L.  n.  90/1990  convertito, con modificazioni,
          dalla legge n.  165/1990 reca (Disposizioni in  materia  di
          determinazione  del  reddito  ai  fini  delle  imposte  sui
          redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e  di
          contenzioso    tributario,   nonche'   altre   disposizioni
          urgenti).
             - L'art. 28, comma 4, della legge n. 41/1986  stabilisce
          che  sono  esenti  dalla  partecipazione  alla  spesa,  per
          prestazioni sanitarie, coloro che non superino  il  reddito
          complessivo, riferito al nucleo familiare, non superiore ai
          limiti ivi indicati (da rivalutare, poi, ai sensi dell'art.
          21, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67).