Art. 200 
 
 
                       (Disposizioni generali) 
 
  1. Le infrastrutture e gli insediamenti prioritari per lo  sviluppo
del Paese, sono valutati e conseguentemente inseriti  negli  appositi
strumenti di pianificazione e programmazione  di  cui  agli  articoli
successivi, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  2. La realizzazione delle opere e delle infrastrutture di cui  alla
presente parte e' oggetto di: 
  a) concessione di costruzione e gestione; 
  b) affidamento unitario a contraente generale; 
  c) finanza di progetto; 
  d) qualunque altra  forma  di  affidamento  prevista  dal  presente
codice compatibile con la tipologia dell'opera da realizzare. 
  3. In sede di prima individuazione  delle  infrastrutture  e  degli
insediamenti di cui al comma 1, il Ministro  delle  infrastrutture  e
dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi  gia'
compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque
denominati, vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
codice. All'esito di tale ricognizione, il Ministro propone  l'elenco
degli interventi da  inserire  nel  primo  Documento  Pluriennale  di
Pianificazione, il cui  contenuto  tiene  conto  di  quanto  indicato
all'articolo  201,  comma  3,  che  sostituisce  tutti   i   predetti
strumenti. La  ricognizione  deve,  in  ogni  caso,  comprendere  gli
interventi per i quali vi sono  obbligazioni  giuridiche  vincolanti,
ovvero gli interventi in relazione  ai  quali  sia  gia'  intervenuta
l'approvazione del contratto all'esito della procedura di affidamento
della realizzazione  dell'opera,  nonche'  quelli  che  costituiscono
oggetto di accordi internazionali sottoscritti dall'Italia.