Art. 200 
 
        Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale 
 
  1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale  e
regionale di passeggeri oggetto di obbligo  di  servizio  pubblico  a
seguito   degli    effetti    negativi    derivanti    dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e' istituito presso  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di
500 milioni di euro  per  l'anno  2020,  destinato  a  compensare  la
riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal
23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media  dei  ricavi
tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo  del
precedente biennio. Il Fondo e' destinato, nei limiti  delle  risorse
disponibili,  anche  alla  copertura  degli   oneri   derivanti   con
riferimento ai servizi  di  trasporto  pubblico  locale  e  regionale
dall'attuazione delle misure previste dall'articolo 215 del  presente
decreto. 
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente decreto, previa intesa in  sede  di  Conferenza
Unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  per  il
riconoscimento della compensazione di cui al comma 1 alle imprese  di
trasporto pubblico locale  e  regionale,  alla  gestione  governativa
della  ferrovia  circumetnea,  alla   concessionaria   del   servizio
ferroviario Domodossola confine svizzero, alla  gestione  governativa
navigazione laghi e agli enti affidanti  nel  caso  di  contratti  di
servizio   grosscost.   Tali   criteri,   al    fine    di    evitare
sovracompensazioni, sono  definiti  anche  tenendo  conto  dei  costi
cessanti,   dei   minori   costi   di   esercizio   derivanti   dagli
ammortizzatori  sociali  applicati  in   conseguenza   dell'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19,  dei  costi  aggiuntivi  sostenuti   in
conseguenza della medesima emergenza. 
  3. In considerazione  delle  riduzioni  dei  servizi  di  trasporto
pubblico passeggeri  conseguenti  alle  misure  di  contenimento  per
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, non trovano applicazione,  in
relazione al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza  e
per i servizi ferroviari interregionali indivisi,le disposizioni  che
prevedono decurtazioni di corrispettivo o l'applicazione di  sanzioni
o penali in ragione delle minori  corse  effettuate  o  delle  minori
percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al  31
dicembre 2020. 
  4. Al fine  di  mitigare  gli  effetti  economici  derivanti  dalla
diffusione del contagio da  COVID-19,  l'erogazione  alle  Regioni  a
statuto ordinario dell'anticipazione prevista dall'articolo 27, comma
4, del decreto  -  legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito  con
modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e relativa  all'anno
2020, per la parte relativa ai pagamenti non gia' avvenuti alla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
e' effettuata in un'unica soluzione entro la data del 30 giugno 2020. 
  5. La ripartizione delle risorse stanziate per l'esercizio 2020 sul
fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto  2012,
n. 135, e' effettuata, fermo restando quanto previsto  dal  comma  2-
bis,dell'articolo 27, del decreto - legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito con modificazioni dalla  legge  21  giugno  2017,  n.  96,
applicando le modalita' stabilite  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri  11  marzo  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 26 giugno 2013, n.148,e successive modificazioni. 
  6. Al fine di garantire l'operativita' delle imprese  di  trasporto
pubblico di passeggeri, le autorita' competenti di  cui  all'articolo
2, lettere b) e c) del Regolamento (CE) n. 1370/2007  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 23  ottobre  2007,  erogano  alle  stesse
imprese, entro il 31 luglio 2020, un importo non inferiore all'80 per
cento dei corrispettivi contrattualmente previsti al 31 agosto 2020. 
  7.  Al  fine  di  contenere  gli  effetti  negativi  dell'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19  e  di  favorire   lo   sviluppo   degli
investimenti  e  il  perseguimento  piu'  rapido  ed  efficace  degli
obiettivi di rinnovo del  materiale  rotabile  destinato  ai  servizi
stessi, per le regioni, gli enti locali e i  gestori  di  servizi  di
trasporto pubblico locale e regionale, non si applicano  sino  al  31
dicembre 2024 le disposizioni che prevedono  un  cofinanziamento  dei
soggetti  beneficiari  nell'acquisto  dei  mezzi.  Per  le   medesime
finalita' di cui al primo periodo non trovano applicazione fino al 30
giugno 2021 le disposizioni relative all'obbligo di utilizzo di mezzi
ad  alimentazione  alternativa,  qualora  non  sia  presente   idonea
infrastruttura per l'utilizzo di tali  mezzi.  E'  autorizzato,  fino
alla data del 30 giugno  2021,  l'acquisito  di  autobus  tramite  la
convenzione ConsipAutobus 3  stipulata  il  2  agosto  2018,  nonche'
l'acquisto di materiale rotabile anche in leasing. 
  8. Fino al 30 giugno 2021,  le  risorse  statali  previste  per  il
rinnovo  del  materiale  rotabile   automobilistico   e   ferroviario
destinato al trasporto pubblico locale  e  regionale  possono  essere
utilizzate,  entro  il  limite  massimo  del   5   per   cento,   per
l'attrezzaggio dei relativi parchi finalizzato a contenere  i  rischi
epidemiologici per i passeggeri ed il personale  viaggiante.  Per  le
finalita' di cui al precedente periodo ed  a  valere  sulle  medesime
risorse, il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  anche
mediante apposite  convenzioni  sottoscritte  con  Enti  pubblici  di
ricerca o Istituti universitari, promuove  uno  o  piu'  progetti  di
sperimentazione finalizzati ad incrementare, compatibilmente  con  le
misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge  23
febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo
2020, n. 13, ed all'articolo 1 del decreto-legge 25  marzo  2020,  n.
19,  nonche'  dai  relativi  provvedimenti  attuativi,  l'indice   di
riempimento dei mezzi  di  trasporto,  garantendo  la  sicurezza  dei
passeggeri e del personale viaggiante. 
  9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1,  pari  a  500
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo
265.