ART. 201 
 (disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani) 
 
  1. Al fine dell'organizzazione del servizio di  gestione  integrata
dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e  di
Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore
della parte quarta del presente decreto, disciplinano le  forme  e  i
modi della cooperazione tra gli enti locali  ricadenti  nel  medesimo
ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorita'
d'ambito di cui al comma 2, alle quali e' demandata, nel rispetto del
principio  di   coordinamento   con   le   competenze   delle   altre
amministrazioni  pubbliche,  l'organizzazione,  l'affidamento  e   il
controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti. 
  2. L'Autorita' d'ambito e' una  struttura  dotata  di  personalita'
giuridica  costituita  in  ciascun   ambito   territoriale   ottimale
delimitato dalla competente  regione,  alla  quale  gli  enti  locali
partecipano obbligatoriamente ed alla quale e' trasferito l'esercizio
delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti. 
  3. L'Autorita' d'ambito  organizza  il  servizio  e  determina  gli
obiettivi da perseguire per garantirne la gestione secondo criteri di
efficienza, di efficacia, di economicita' e  di  trasparenza;  a  tal
fine adotta un  apposito  piano  d'ambito  in  conformita'  a  quanto
previsto dall'articolo 203, comma 3. 
  4. Per la gestione ed erogazione del servizio di gestione integrata
e per il perseguimento  degli  obiettivi  determinati  dall'Autorita'
d'ambito, sono affidate, ai sensi dell'articolo 202  e  nel  rispetto
della normativa comunitaria e nazionale  sull'evidenza  pubblica,  le
seguenti attivita': 
    a) la realizzazione, gestione ed erogazione dell'intero servizio,
comprensivo  delle  attivita'  di  gestione  e  realizzazione   degli
impianti; 
    b) la raccolta,  raccolta  differenziata,  commercializzazione  e
smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati  prodotti
all'interno dell'ATO. 
  5. In ogni ambito: 
    a) e' raggiunta, nell'arco di cinque anni dalla sua costituzione,
l'autosufficienza di smaltimento  anche,  ove  opportuno,  attraverso
forme di cooperazione e collegamento con altri  soggetti  pubblici  e
privati; 
    b) e' garantita la presenza di almeno un impianto di  trattamento
a tecnologia complessa, compresa una discarica di servizio. 
  6. La durata della gestione da parte dei soggetti  affidatari,  non
inferiore a quindici anni, e' disciplinata dalle regioni in  modo  da
consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed
economicita'.