Art. 201 (a).
                   Notificazione delle violazioni
  1.  Qualora  la  violazione   non   possa   essere   immediatamente
contestata,  il  verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della
violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile
la  contestazione  immediata,  deve,  entro   centocinquanta   giorni
dall'accertamento,  essere  notificato  all'effettivo trasgressore o,
quando questi non sia stato identificato e si  tratti  di  violazione
commessa  dal  conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad
uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta  dai  pubblici
registri  alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la
notificazione deve essere fatta (( all'intestatario del  contrassegno
di  identificazione.  )) Qualora l'effettivo trasgressore o altro dei
soggetti indicati sia identificato successivamente, la  notificazione
puo'  essere  effettuata  agli  stessi  entro  centocinquanta  giorni
dall'identificazione. Per i residenti  all'estero  la  notifica  deve
essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento.
  2.  Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui
deve essere effettuata la notifica non siano noti, la notifica stessa
non e' obbligatoria nei confronti di quel soggetto e si effettua agli
altri soggetti di cui al comma 1.
  3. Alla notificazione si provvede a  mezzo  degli  organi  indicati
nell'art.   12,   ((   dei   messi   comunali  o  di  un  funzionario
dell'amministrazione  che  ha  accertato  la  violazione  ))  con  le
modalita'  previste  dal  codice  di procedura civile, ovvero a mezzo
della posta,  secondo  le  norme  sulle  notificazioni  a  mezzo  del
servizio postale. Comunque, le notificazioni si intendono validamente
eseguite  quando  siano  fatte  alla  residenza, domicilio o sede del
soggetto, risultante dalla  carta  di  circolazione  o  dall'archivio
nazionale  dei  veicoli  istituito presso la Direzione generale della
M.C.T.C. o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.
  4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a  carico
di   chi   e'  tenuto  al  pagamento  della  sanzione  amministrativa
pecuniaria.
  5. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a  titolo
di  sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del
soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel  termine
prescritto.
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' modificato
          dall'art. 103 del D.Lgs. n. 360/1993.