Art. 201. 
Competenze  della  provincia  in  materia  di  istruzione  secondaria
                              superiore 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera i),  della  legge  8
giugno 1990, n. 142 recante  il  nuovo  ordinamento  delle  autonomie
locali spettano alla provincia le funzioni amministrative concernenti
i compiti connessi all'istruzione secondaria superiore, ivi  compresa
quella artistica, con riguardo anche all'edilizia scolastica, secondo
le modalita' stabilite dalla legislazione statale e regionale.