Art. 201 
 
 
           (Strumenti di pianificazione e programmazione) 
 
  1. Al  fine  della  individuazione  delle  infrastrutture  e  degli
insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese,  si  utilizzano  i
seguenti strumenti di pianificazione e programmazione generale: 
  a) piano generale dei trasporti e della logistica; 
  b) documenti pluriennali di pianificazione, di cui all'articolo  2,
comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228. 
  2. Il  piano  generale  dei  trasporti  e  della  logistica  (PGTL)
contiene le linee strategiche delle politiche della  mobilita'  delle
persone e delle merci nonche'  dello  sviluppo  infrastrutturale  del
Paese. Il Piano e' adottato ogni tre anni, su proposta  del  Ministro
delle infrastrutture e dei  trasporti,  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del CIPE, acquisito il  parere
della Conferenza unificata  e  sentite  le  Commissioni  parlamentari
competenti. 
  3. Il Documento Pluriennale  di  Pianificazione  (DPP)  di  cui  al
decreto legislativo 29  dicembre  2011  n.  228,  di  competenza  del
Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  oltre  a  quanto
stabilito dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n.  228
del 2011, contiene l'elenco degli interventi relativi al settore  dei
trasporti e della logistica la cui progettazione di  fattibilita'  e'
valutata meritevole di finanziamento, da realizzarsi in coerenza  con
il PGTL. Il DPP tiene conto dei piani  operativi  per  ciascuna  area
tematica nazionale definiti dalla Cabina di regia di cui all'articolo
1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  4. Il DPP e' redatto ai sensi  dell'articolo  10,  comma  8,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed e' approvato secondo le  procedure
e nel rispetto della tempistica di cui all'articolo 2, commi 5  e  6,
del decreto legislativo  n.  228  del  2011,  sentita  la  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281. 
  5. Le Regioni, le Province autonome, le Citta' Metropolitane e  gli
altri enti competenti trasmettono al Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti  proposte  di  interventi  relativi  al  settore   dei
trasporti e della logistica prioritari per lo sviluppo del  Paese  ai
fini dell'inserimento nel DPP, dando priorita' al completamento delle
opere incompiute, comprendenti il progetto di  fattibilita',  redatto
secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 23, comma  3,
e corredate dalla documentazione indicata dalle linee  guida  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo n. 228 del 2011. Il Ministero,
verifica la fondatezza  della  valutazione  ex  ante  dell'intervento
effettuata  dal  soggetto   proponente,   la   coerenza   complessiva
dell'intervento  proposto  e  la  sua   funzionalita'   rispetto   al
raggiungimento degli  obiettivi  indicati  nel  PGTL  e,  qualora  lo
ritenga prioritario, puo' procedere al suo inserimento nel DPP. 
  6. Annualmente, il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti
predispone una dettagliata relazione sullo stato di avanzamento degli
interventi inclusi nel DPP; la relazione e' allegata al Documento  di
economia e finanza. A tal  fine,  l'ente  aggiudicatore,  nei  trenta
giorni successivi all'approvazione del progetto definitivo, trasmette
al Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  una  scheda  di
sintesi conforme al modello  approvato  dallo  stesso  Ministero  con
apposito decreto contenente  i  dati  salienti  del  progetto  e,  in
particolare,  costi,  tempi,  caratteristiche   tecnico-prestazionali
dell'opera,  nonche'  tutte  le  eventuali   variazioni   intervenute
rispetto al progetto di fattibilita'. 
  7. Il primo DPP da approvarsi, entro un anno dall'entrata in vigore
del presente codice, contiene anche le  indicazioni  circa  lo  stato
procedurale, fisico e finanziario  di  ciascuna  opera  inserita  con
conseguente  salvaguardia  dei  termini,  e  degli  adempimenti  gia'
effettuati. Si applica il comma 10. 
  8. Resta ferma la possibilita' di inserire nuove  opere  anche  nel
primo DPP, ove sia gia' stato approvato anche il PGTL. 
  9. Fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione
degli investimenti in  materia  di  infrastrutture  e  trasporti  gli
strumenti di pianificazione e  programmazione  e  i  piani,  comunque
denominati, gia' approvati secondo le procedure vigenti alla data  di
entrata in vigore  del  presente  codice  o  in  relazione  ai  quali
sussiste un impegno  assunto  con  i  competenti  organi  dell'Unione
europea. 
  10. In sede di redazione di ogni nuovo DPP, si procede  anche  alla
revisione degli interventi inseriti nel DPP precedente,  in  modo  da
evitare   qualunque   sovrapposizione   tra    gli    strumenti    di
programmazione. Il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
valuta il reinserimento di ogni singolo intervento  in  ciascun  DPP,
anche in relazione alla permanenza dell'interesse pubblico  alla  sua
realizzazione, nonche' attraverso  una  valutazione  di  fattibilita'
economico finanziaria. In particolare, tiene conto, allo scopo, delle
opere per le quali  non  sia  stata  avviata  la  realizzazione,  con
riferimento ad una parte significativa, ovvero per le quali il  costo
dell'intervento evidenziato dal progetto esecutivo risulti  superiore
di oltre il venti per cento al costo dello stesso evidenziato in sede
di progetto di fattibilita'. Anche al di fuori  della  tempistica  di
approvazione periodica del DPP di cui al comma 3,  con  la  procedura
prevista per ogni approvazione, il Ministro  delle  infrastrutture  e
dei trasporti puo' proporre inserimenti ovvero  espunzioni  di  opere
dal medesimo Documento di programmazione, ove fattori  eccezionali  o
comunque imprevedibili o non preventivati al momento della  redazione
del DPP lo rendano necessario. 
 
          Note all'art. 201 
              -  Si  riporta  l'articolo  2,  comma  1,  del  decreto
          legislativo  29   dicembre   2011,   n.   228   (Attuazione
          dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c)  e  d)  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  valutazione
          degli investimenti relativi ad opere pubbliche): 
              "Art. 2 (Documento pluriennale di pianificazione) 
              1.  Al   fine   di   migliorare   la   qualita'   della
          programmazione e ottimizzare il riparto  delle  risorse  di
          bilancio, ogni Ministero, nel rispetto delle  procedure  di
          valutazione d'impatto ambientale previste  dalla  normativa
          comunitaria,  predispone  un   Documento   pluriennale   di
          pianificazione, di seguito "Documento", che include e rende
          coerenti tutti i piani e  i  programmi  d'investimento  per
          opere pubbliche di  propria  competenza,  ivi  compreso  il
          "Programma triennale dei lavori di cui all'articolo 128 del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  e  successive
          modificazioni. 
              (Omissis).". 
              - Il decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  228
          (Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e
          d) della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  in  materia  di
          valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 2012,  n.
          30. 
              -  Si  riporta  l'articolo  2,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  29   dicembre   2011,   n.   228   (Attuazione
          dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c)  e  d)  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  valutazione
          degli investimenti relativi ad opere pubbliche): 
              ""Art. 2 (Documento pluriennale di pianificazione) 
              (Omissis) 
              2. Il Documento, redatto con cadenza triennale  secondo
          lo schema-tipo e in conformita' alle linee guida di cui  al
          successivo articolo 8, si compone di tre sezioni: la  Prima
          Sezione  contiene  l'analisi   ex   ante   dei   fabbisogni
          infrastrutturali;   la   Seconda   Sezione   illustra    la
          metodologia e le risultanze della procedura di  valutazione
          e di selezione delle opere da  realizzare  e  individua  le
          priorita' di  intervento;  la  Terza  Sezione  definisce  i
          criteri  per  le  valutazioni  ex  post  degli   interventi
          individuati e sintetizza gli  esiti  delle  valutazioni  ex
          post gia' effettuate. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 703, lettera c), della
          legge  23  dicembre  2014,  n.  190  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2015): 
              "Art. 1 
              (Omissis) 
              703.   Ferme   restando   le    vigenti    disposizioni
          sull'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la  coesione,  di
          seguito  denominato  FSC,  per   specifiche   finalita'   e
          sull'impiego dell'80 per cento delle risorse nelle  regioni
          del Mezzogiorno, per l'utilizzo delle risorse assegnate per
          il periodo di programmazione 2014-2020 e nell'ambito  della
          normativa vigente sugli aspetti generali delle politiche di
          coesione si applicano le seguenti disposizioni: 
              (Omissis) 
              c)   entro   il   30   aprile   2015,    il    Comitato
          interministeriale per la programmazione  economica  (CIPE),
          con  propria  delibera,  dispone  una  ripartizione   della
          dotazione finanziaria del FSC iscritta in bilancio  tra  le
          diverse aree tematiche nazionali. Entro la  medesima  data,
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
          proposta  dell'Autorita'  politica  per  la  coesione,   e'
          istituita una Cabina di regia, senza nuovi o maggiori oneri
          per la finanza pubblica, composta da  rappresentanti  delle
          amministrazioni  interessate  e  delle  regioni   e   delle
          province autonome di Trento e  di  Bolzano,  incaricata  di
          definire  specifici  piani  operativi  per  ciascuna   area
          tematica nazionale, con l'indicazione dei risultati  attesi
          e delle azioni e dei singoli interventi necessari  al  loro
          conseguimento, con relativa stima finanziaria, dei soggetti
          attuatori a livello nazionale e  regionale,  dei  tempi  di
          attuazione  e  delle  modalita'  di  monitoraggio,  nonche'
          dell'articolazione annuale dei fabbisogni  finanziari  fino
          al terzo anno successivo al  termine  della  programmazione
          2014-2020 in coerenza  con  l'analoga  articolazione  dello
          stanziamento per ogni area tematica nazionale. Il lavoro di
          predisposizione  dei  predetti  piani   e'   coordinato   e
          integrato con l'adozione, tramite piani  strategici,  della
          Strategia  nazionale  di   specializzazione   intelligente,
          qualora definiti. La Strategia deve indicare per regione  e
          per area di specializzazione intelligente tempi di spesa  e
          un  numero  limitato  di  obiettivi  associabili  a  quello
          generale di crescita per anno da fissare l'anno  precedente
          e   un   responsabile   per   regione   e   per   area   di
          specializzazione. Le informazioni di dettaglio in merito ai
          risultati conseguiti sono  illustrate  nella  relazione  di
          sintesi   sugli   interventi    realizzati    nelle    aree
          sottoutilizzate, di cui all' articolo 10,  comma  7,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.
          I  piani  operativi  sono  redatti  tenendo  conto  che  la
          dotazione complessiva deve essere impiegata per un  importo
          non inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare
          nei  territori  delle  regioni  del  Mezzogiorno.  I  piani
          operativi, progressivamente definiti dalla Cabina di regia,
          di  cui  al  periodo  precedente,   sono   proposti   anche
          singolarmente dall'Autorita' politica per  la  coesione  al
          CIPE per la relativa approvazione; 
              (Omissis).". 
              - Si riporta l'articolo 10, comma  8,  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica): 
              "Art. 10 (Documento di economia e finanza) 
              (Omissis) 
              8. In  allegato  al  DEF  e'  presentato  il  programma
          predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della  legge
          21 dicembre  2001,  n.  443,  e  successive  modificazioni,
          nonche' lo stato  di  avanzamento  del  medesimo  programma
          relativo  all'anno  precedente,  predisposto  dal  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta l'articolo 2, commi 5  e  6,  del  decreto
          legislativo  29   dicembre   2011,   n.   228   (Attuazione
          dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c)  e  d)  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  valutazione
          degli investimenti relativi ad opere pubbliche): 
              "Art. 2 (Documento pluriennale di pianificazione) 
              (Omissis) 
              5. Entro il 31 ottobre dell'anno precedente il triennio
          di riferimento,  il  Documento  e'  trasmesso  al  Comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE)  e
          viene iscritto all'ordine del  giorno  della  prima  seduta
          utile   del   Comitato,   previa    positiva    conclusione
          dell'istruttoria  da  parte   del   Dipartimento   per   la
          programmazione e il coordinamento della politica  economica
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di  cui  viene
          data comunicazione all'amministrazione proponente.  Qualora
          la relativa deliberazione non intervenga entro  la  seconda
          seduta  utile   del   CIPE   dalla   positiva   conclusione
          dell'istruttoria, i Ministri competenti possono  provvedere
          all'approvazione   del   Documento,   recependo   eventuali
          osservazioni istruttorie, con proprio decreto motivato. 
              6. Entro il 31  dicembre  di  ogni  anno,  i  Ministeri
          trasmettono al CIPE, per  la  relativa  presa  d'atto,  una
          relazione sullo stato di  attuazione  del  Documento  nella
          quale e' dato conto di eventuali aggiornamenti e  modifiche
          in coerenza  con  le  risorse  disponibili  a  legislazione
          vigente, congruamente motivati. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta l'articolo 8 del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
          locali): 
              "Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata) 
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.". 
              - Si riporta l'articolo 8 del  decreto  legislativo  29
          dicembre 2011, n. 228 (Attuazione dell'articolo  30,  comma
          9, lettere a), b), c) e d) della legge 31 dicembre 2009, n.
          196, in materia di valutazione degli investimenti  relativi
          ad opere pubbliche): 
              "Art. 8 (Linee guida standardizzate per la  valutazione
          degli investimenti) 
              1.  I  Ministeri  predispongono  linee  guida  per   la
          valutazione  degli  investimenti  in  opere  pubbliche  nei
          settori di propria competenza, finalizzate  alla  redazione
          del Documento. 
              2.  Le  linee  guida  definiscono,  in  particolare,  i
          criteri e le procedure per la valutazione ex  ante  di  cui
          agli articoli 3 e 4, per la selezione degli  interventi  da
          includere nel Documento  di  cui  all'articolo  5,  per  la
          valutazione  ex  post  di  cui  all'articolo  6  e  per  il
          coinvolgimento degli Organismi di cui all'articolo 7  nelle
          predette attivita'. 
              3. Entro sessanta giorni  dall'entrata  in  vigore  del
          presente decreto, al fine di garantire  la  predisposizione
          da parte dei Ministeri di linee  guida  standardizzate,  il
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  definisce,  con
          proprio decreto, un modello di riferimento per la redazione
          da parte dei  Ministeri  delle  linee  guida.  Il  medesimo
          decreto prevede altresi' uno schema-tipo di  Documento,  il
          cui rispetto  e'  condizione  necessaria  per  la  relativa
          iscrizione all'ordine del giorno del CIPE. 
              4. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui  al  comma
          3, i Ministeri adottano le linee guida e le trasmettono  al
          CIPE per la relativa presa d'atto.".