Art. 201 
 
                    Incremento Fondo salva-opere 
 
  1. Al  fine  di  garantire  il  rapido  completamento  delle  opere
pubbliche,  di  tutelare  i  lavoratori  e  sostenere  le   attivita'
imprenditoriali a  seguito  del  contagio  da  COVID  -19,  il  Fondo
salva-opere di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile  2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.
58, e' incrementato di ulteriori 40 milioni di euro per l'anno  2020.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma  si  provvede
ai sensi dell'articolo 265. 
  2. Pe le medesime finalita' di cui al comma 1,  l'erogazione  delle
risorse  del  Fondo  salva-opere  in  favore   dei   sub-appaltatori,
sub-affidatari   e   i    sub-fornitori,    che    hanno    trasmesso
all'amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente  generale  la
documentazione comprovante l'esistenza del credito alla data  del  24
gennaio  2020,  e'  effettuata,  ai  sensi  dell'articolo  47,  comma
1-quinquies del citato decreto legge n. 34  del  2019,  per  l'intera
somma spettante ai sensi del comma 1-bis del  medesimo  articolo  47,
con esclusione dell'applicazione delle previsioni di cui  al  settimo
ed all'ottavo periodo del comma 1-ter del citato articolo 47.